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Ordinanza

Ordinanza n. 1004/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento 1) dei provvedimenti di cui non si conoscono gli estremi, con i quali l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ambito Provinciale hanno assegnato per l'anno scolastico 2025/2026 solo 22 ore di sostegno settimanali inferiori a 40h necessarie in ragione della patologia della minore e della sua frequenza a scuola; 2) ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale comunque lesivo degli interessi e diritti del ricorrente e per la declaratoria del diritto della minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per l'anno 2025/2026 per 40 ore; E per la declaratoria del diritto della minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per 40 ore pari alla frequenza scolastica anno 2025/2026.

Giustizia amministrativa202506086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno anziché 40 ore per l'anno scolastico 2025/2026

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio principale era diretto all'annullamento degli atti, non individuati negli estremi, con cui le amministrazioni scolastiche avevano assegnato alla minore 22 ore settimanali di sostegno, nonostante la patologia e la frequenza scolastica richiedessero 40 ore, nonché all'accertamento del diritto a fruire di un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico. Con sentenza semplificata n. 8467 del 29 dicembre 2025 il TAR aveva accolto il ricorso e, in caso di mancata ottemperanza entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza, aveva nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega. Successivamente la dirigente della Direzione generale per il personale scolastico aveva contestato la propria competenza, sostenendo che il ruolo spettasse all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, rinunciando all'incarico e chiedendo la nomina di un diverso commissario ad acta. Nel frattempo, una nota scolastica aveva attestato l'avvenuto adempimento alla sentenza. L'oggetto specifico dell'ordinanza è quindi l'istanza della dirigente volta a contestare la nomina e a ottenere la sostituzione del commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza della dirigente, richiamando integralmente la motivazione dell'ordinanza collegiale n. 690 del 2 febbraio 2026 e di quelle successive, adottate su richieste identiche. Il Collegio ha rilevato sia l'inesistenza delle condizioni per attivare il commissario ad acta, poiché risultava l'avvenuto adempimento alla sentenza, sia l'inammissibilità della richiesta per le plurime ragioni già esaminate nelle precedenti ordinanze, che avevano anche confutato nel merito la contestazione relativa alla competenza dell'ufficio designato. L'ordinanza non riapre né modifica la decisione sul diritto della minore al sostegno, già definita con l'accoglimento del ricorso principale; disciplina esclusivamente l'istanza successiva relativa al commissario ad acta. Nessuna specifica statuizione sulle spese è riportata.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    nomina del commissario ad acta

    La sentenza può disporre le misure idonee ad assicurare l'attuazione della decisione, compresa la nomina di un commissario ad acta; nel caso concreto, il commissario era stato previsto subordinatamente alla mancata ottemperanza entro il termine indicato.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 6, paragrafo 1, lett. f)

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafi 2 e 4

    Richiamato in relazione al trattamento e alla protezione di categorie particolari di dati, inclusi quelli relativi alla salute.

  • d.lgs. 196/2003, art. 52, commi 1, 2 e 5

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • d.lgs. 196/2003, art. 2-septies

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando la sentenza ha previsto la nomina del commissario ad acta solo per l'ipotesi di mancata ottemperanza entro un termine e l'amministrazione documenta l'avvenuto adempimento, vengono meno le condizioni per l'attivazione del commissario e l'istanza volta a sollecitarne la nomina o sostituzione è inammissibile.
  • L'istanza del dirigente che contesti la propria designazione a commissario ad acta e chieda la nomina di un diverso soggetto deve essere esaminata alla luce delle specifiche condizioni fissate dalla sentenza e non può essere utilmente attivata quando tali condizioni non risultino sussistenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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