Cassazione Civile, Ordinanza n. 16066/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte soccombente sulle spese)
La controversia
Nel procedimento di ricusazione di un arbitro, promosso da una società assicuratrice e definito dal Presidente del Tribunale di Alessandria con esclusione della legittimazione della società ricusante, il giudice di merito ha compensato le spese di lite ritenendo la questione nuova e peculiare. I ricorrenti per cassazione hanno censurato tale sola statuizione, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, c.p.c., nonché dell'art. 815 quater c.p.c., sostenendo che la questione non fosse né nuova né peculiare e che la motivazione sulla compensazione fosse meramente assertiva e quindi illegittima.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso, osservando che il controllo di legittimità sulla compensazione delle spese deve verificare che non siano poste a base della decisione ragioni illogiche o erronee. Nel caso concreto, la motivazione del provvedimento impugnato è stata giudicata palesemente illogica e apparente, perché da un lato affermava l'esistenza di una giurisprudenza pacifica sulla posizione dell'interventore adesivo, dall'altro giustificava la compensazione con la novità e peculiarità della questione senza spiegare perché, in presenza di tale giurisprudenza e della linearità della decisione, la vicenda fosse realmente peculiare. Il provvedimento è stato quindi cassato con rinvio al Presidente del Tribunale di Alessandria, in persona di diverso magistrato, per il riesame e la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro della disciplina delle spese di lite e della regola della soccombenza
richiamato quale norma che consente la compensazione delle spese solo nei limiti consentiti dall'ordinamento e con adeguata motivazione
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla ricusazione dell'arbitro
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina processuale della ricusazione
art. 816 quinquies, comma 2, c.p.c.
menzionato per descrivere l'intervento adesivo dipendente nel procedimento arbitrale
Corte cost. n. 157 del 2014
richiamata per il principio secondo cui il sindacato sulla compensazione delle spese è una verifica in negativo, coerente con l'elasticità costituzionalmente necessaria del potere giudiziale di compensazione
Cass. n. 21400 del 26/07/2021
richiamata per affermare che la ripetizione delle spese in favore della parte vittoriosa non è coessenziale alla tutela giurisdizionale
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite è legittima solo se sorretta da una motivazione non illogica e non apparente, che dia conto in concreto delle ragioni di eccezionalità, novità o peculiarità della controversia.
- Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese è limitato a verificare che il giudice di merito non abbia fondato la decisione su argomentazioni erronee, apodittiche o contraddittorie.
- Quando il giudice riconosce l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale pacifico su una questione, non può poi giustificare la compensazione delle spese con la sola affermazione generica della novità o peculiarità del caso senza spiegazione concreta.
- La motivazione sulla regolazione delle spese deve essere coerente con il contenuto della decisione di merito e con il quadro giurisprudenziale richiamato; in mancanza, la statuizione è censurabile in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15900/2022 del 18/05/2022
- ordinanza_civile · 18 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15901/2022 del 18/05/2022
- ordinanza_civile · 18 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15902/2022 del 18/05/2022
- ordinanza_civile · 18 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15903/2022 del 18/05/2022
- ordinanza_civile · 18 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15904/2022 del 18/05/2022
- ordinanza_civile · 18 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15905/2022 del 18/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →