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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4956/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Gip di Firenze del 19/07/2021 che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari e il sequestro preventivo di beni e somme connessi a indagini su una serie di società che si susseguivano negli stessi locali (meccanismo "apri e chiudi"), finalizzate a sottrarre beni al pagamento delle imposte e a realizzare bancarotta fraudolenta patrimoniale. Le contestazioni riguardavano: (1) omissione del sindacato sulla gravità indiziaria per ciascuna posizione; (2) declaratoria di inammissibilità del riesame di ZHAO per tardività, contestando la sua conoscenza dell'italiano e l'uso dell'interprete; (3) mancata prova del ruolo di amministratore di fatto di HUANG rispetto alla "Pelletteria Aurora"; (4) assenza del pericolo di reiterazione dei reati perché i commercialisti che avrebbero organizzato il meccanismo erano già indagati/applicati misure.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che: il primo motivo era generico e non aveva devoluto specifiche questioni di gravità indiziaria al giudice del riesame; il secondo motivo (ZHAO) era inammissibile perché il Tribunale aveva valutato che l'interrogato parlava e comprendeva l'italiano e il riesame era stato proposto tardivamente (termine scaduto); il terzo motivo chiedeva una rivalutazione di merito sulla qualifica di amministratore di fatto di HUANG, materia non sindacabile in cassazione se non è denunciata una mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione; il quarto motivo confonde il pericolo di reiterazione dello stesso fatto con il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie: il Tribunale aveva fornito adeguata motivazione sul rischio di reiterazione desunto dalla lunga durata del meccanismo criminale, dall'ampio debito tributario e dalla reiterata prassi "apri e chiudi". Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali e una somma di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000

    Gli artt. 11 e 13-bis sono stati richiamati come capo di imputazione: art.11 (bancarotta fraudolenta patrimoniale) e art.13-bis (sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte). La Corte non discute il contenuto sostanziale delle norme, le usa come riferimento per le esigenze cautelari e la qualità delle condotte contestate.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Richiamato per evidenziare la peculiare disciplina del riesame delle misure cautelari personali e il contesto decisionale in cui il ricorrente deve specificare le doglianze di merito.

  • art. 606 c.p.p.

    Usato per ricordare i limiti del sindacato di legittimità: la Corte di Cassazione valuta vizi di motivazione e di legge, non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione delle risultanze probatorie salvo che siano denunciati vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifestissima illogicità).

  • art. 274, lett. c), c.p.p.

    Interpretato nel senso che il pericolo di reiterazione cui mira la cautela riguarda la reiterazione di reati della stessa specie (astratta possibilità di commettere reati analoghi), non necessariamente la ripetizione del medesimo fatto-reato concreto.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, co. 8

    Citato come base normativa per le richieste scritte formulate dal Pubblico Ministero nel procedimento (riferimento procedurale alle comunicazioni nel processo penale durante l'emergenza).

Massime di principio

  • In un ricorso contro misure cautelari personali è indispensabile devolvere al giudice del riesame questioni specifiche e circostanziate sul fatto, sulle fonti di prova e sulla loro valutazione; censure generiche sulla "mancata considerazione" non sono sufficienti.
  • La Corte di Cassazione non è competente a rivedere il merito delle valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito; è sindacabile solo la correttezza e la completezza della motivazione secondo i vizi indicati dall'art. 606 c.p.p.
  • La questione della conoscenza della lingua italiana e del diritto all'interprete è valutazione di merito del giudice, purché adeguatamente motivata; la mancata richiesta di interprete e le valutazioni del giudice sulla comprensione della lingua possono giustificare l'inammissibilità di impugnazioni tardive.
  • Il pericolo di reiterazione ai fini cautelari va inteso come rischio di commettere nuovamente reati della stessa specie e non come mera reiterazione dello stesso fatto concreto; misure adottate nei confronti di altri soggetti coinvolti (es. professionisti) non eliminano automaticamente il pericolo per gli indagati principali.
  • Per evitare l'inammissibilità per tardività o per difetti formali, gli impugnanti devono rispettare i termini processuali e articolare chiaramente i motivi che intendono sottoporre al riesame, soprattutto quando si pretende che il giudice del riesame compia una nuova valutazione degli indizi.

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