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Ordinanza

Ordinanza n. 383/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1344/2024, pubblicata il 10/10/2024.

Giustizia amministrativa202501557

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non comprovata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1344/2024, quanto al pagamento delle spese legali e all'attribuzione della somma riconosciuta a uno dei ricorrenti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1344/2024. Dal testo emerge che l'Amministrazione non aveva documentato in modo sufficiente l'avvenuto pagamento delle spese legali liquidate dalla sentenza né l'attribuzione della somma riconosciuta al professore. Per poter decidere sull'ottemperanza, il TAR ha ritenuto indispensabile acquisire la relativa documentazione e, in caso di mancato pagamento, una relazione sulle ragioni del ritardo e sull'individuazione del funzionario responsabile.

La decisione

Il TAR ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. L'Amministrazione dovrà trasmettere entro 60 giorni copia dei provvedimenti comprovanti il pagamento delle spese legali e l'attribuzione della somma riconosciuta al professore. Qualora il pagamento non sia avvenuto, entro i successivi 30 giorni dovrà essere trasmessa una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento, con indicazione del funzionario responsabile del ritardo. Gli adempimenti sono stati posti a carico del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o di un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. La documentazione dovrà essere inserita nel fascicolo entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il merito è stato rinviato all'udienza dell'11 giugno 2026; non è stata quindi ancora adottata una decisione definitiva sull'ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Norma richiamata quale base per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 66 c.p.a.

    Norma richiamata quale base per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 67 c.p.a.

    Norma richiamata quale base per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la documentazione disponibile non consente di verificare l'effettiva esecuzione del giudicato o del provvedimento da eseguire, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di documenti e chiarimenti dall'amministrazione prima di decidere il merito.
  • Gli incombenti istruttori possono essere rivolti al dirigente dell'ufficio amministrativo competente, anche con facoltà di delega e subdelega, fissando termini distinti per la produzione della prova dell'adempimento e, in caso di mancato adempimento, per la relazione sulle cause del ritardo e sull'individuazione del responsabile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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