Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31907/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio e reati connessi. La difesa deduceva violazione di norme procedurali (artt. 64, 197, 197-bis, 210, 371 comma 2 lett. b) c.p.p.) con riferimento all'incompatibilità a testimoniare e alla consequente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (Cavalieri Marco) e dalla sua compagna (Buccheri Italia). Sosteneva inoltre carenza di motivazione sulla sussistenza della gravità indiziaria (art. 606 c.p.p., lett. c) ed e)), lamentando che le dichiarazioni ritenute decisive fossero raccolte in violazione delle norme citate e che, senza di esse, non residuassero indizi sufficienti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sull'incompatibilità a testimoniare richiamando la giurisprudenza che richiede, per l'operatività dell'art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p., un nesso oggettivo spazio-temporale e/o l'identità del fatto o la diretta rilevanza degli elementi probatori tra i procedimenti. Ha inoltre affermato che il ricorrente non ha assolto all'onere di illustrare quali atti specifici risultassero inutilizzabili (mancanza della cosiddetta "prova di resistenza") né di dimostrarne l'incidenza decisiva sul complessivo compendio indiziario. La Corte ha quindi ritenuto che, anche escludendo le dichiarazioni contestate, sussistessero altri elementi autonomi e gravi (filmati, fotogrammi, rilievi balistici, dichiarazioni ammissive degli indagati, documentazione medica) a sostegno della gravità indiziaria per il tentato omicidio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 371 comma 2 lett. b) cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma richiedendo un nesso obiettivo di carattere spazio-temporale tra i fatti o l'identità del fatto/elementi di prova tale da determinare una diretta rilevanza probatoria tra i procedimenti; la mera estraneità soggettiva o il solo stato di parte non sono sufficienti per dichiarare incompatibilità a testimoniare.

  • art. 197 cod. proc. pen.

    Riferita in tema di incompatibilità a testimoniare: la norma opera quando ricorre la connessione probatoria prevista dall'art. 371; la Corte richiama l'obbligo di acquisire riscontri alle dichiarazioni quando sussista incompatibilità.

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella doglianza difensiva relativa alla utilizzabilità di dichiarazioni ritenute illecitamente acquisite; la Corte ritiene infondata la contestazione volta a rendere inutilizzabili tali dichiarazioni per carenza dei presupposti di incompatibilità.

  • art. 197-bis cod. proc. pen.

    Citata tra le norme la cui violazione sarebbe stata dedotta dalla difesa; la Corte non ritiene provata l'inutilizzabilità delle dichiarazioni per vizio derivante da incompatibilità.

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Richiamata nei mezzi impugnatori a corredo della censura sull'utilizzabilità delle dichiarazioni; la Corte non accoglie la tesi difensiva per le ragioni esposte sul nesso probatorio e sull'insufficienza della doglianza.

  • art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione e omessa motivazione sulla gravità indiziaria); la Corte le applica per verificare che il ricorrente abbia specificato gli atti affetti dal vizio e dimostrato l'incidenza sul compendio indiziario: in mancanza, il motivo è generico e inammissibile.

  • art. 384 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla convalida del decreto di fermo originario che aveva portato all'applicazione della custodia cautelare; rimane contestuale alla ricostruzione dei fatti effettuata dal Tribunale.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata rispetto all'obbligo di acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni quando sussista incompatibilità; la Corte valuta che, nel caso concreto, le risultanze investigative autonome integrano la prova di gravità indiziaria.

Massime di principio

  • La connessione probatoria che determina incompatibilità a testimoniare (art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p.) richiede un nesso oggettivo, spesso spazio-temporale, e/o l'identità del fatto o la diretta rilevanza di elementi di prova tra i procedimenti: non è sufficiente il solo astio o il rapporto tra le parti.
  • Chi impugna per cassazione l'utilizzabilità di atti deve indicare specificamente gli atti viziati e dimostrare l'incidenza della loro esclusione sul complessivo compendio indiziario (c.d. prova di resistenza); censure generiche sono inammissibili.
  • La sussistenza della gravità indiziaria può essere fondata su un insieme di elementi (filmati, rilievi balistici, esiti di sopralluogo, dichiarazioni ammissive degli indagati, referti medici) e non dipende esclusivamente da singole dichiarazioni della persona offesa.
  • In controversie cautelari, il giudice valuta la coerenza logico-fattuale complessiva: reiterazione di colpi, traiettorie, preparazione e contesto logistico sono elementi utili a qualificare la volontà omicidiaria anche se l'evento non ha causato la morte.
  • Per contestare con successo l'utilizzabilità di dichiarazioni è opportuno proporre ricorso con puntuale indicazione degli atti, prova dell'illegittimità concreta e simulare l'effetto della loro esclusione sul giudizio complessivo; solo così si soddisfa l'onere probatorio richiesto in Cassazione.
  • Il rigore formale della Corte di Cassazione nel sindacare le motivazioni impone che i motivi di ricorso siano specifici e aderenti alle norme procedurali citate; errori generici o astratti vengono frequentemente dichiarati inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.