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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26152/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di appello dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale perché ritenuto tardivo. La società ricorrente sostiene che tale declaratoria sia illegittima perché il giudice d'appello avrebbe erroneamente calcolato la tempestività dell'impugnazione: la notificazione dell'atto di appello era stata inizialmente viziata, ma era stata poi rinnovata in esecuzione di un ordine del giudice, emesso su richiesta formulata prima della scadenza del termine lungo. Con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 156, 184-bis, 291, 294 e 327 c.p.c., per avere la Corte d'appello considerato irrimediabilmente scaduto il termine per impugnare nonostante la rinnovazione della notificazione. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 132 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo, ma tale censura viene poi assorbita.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, ritenendolo manifestamente fondato, perché la notificazione dell'atto di appello, perfezionata il 25 settembre 2012, seguiva un ordine di rinnovazione disposto dal giudice e richiesto prima della scadenza del termine lungo; ne consegue che l'appello doveva considerarsi tempestivo. Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    è richiamato insieme alle norme sulla rinnovazione della notificazione per contestare la declaratoria di tardività dell'appello; la Corte valorizza il rinnovo della notifica ai fini della tempestività dell'impugnazione.

  • art. 184-bis c.p.c.

    è invocato quale supporto alla tesi della sanatoria/rinnovazione dell'atto processuale viziato.

  • art. 291 c.p.c.

    la rinnovazione della notificazione disposta dal giudice impedisce di considerare definitivamente tardiva l'impugnazione quando l'ordine sia intervenuto prima della scadenza del termine.

  • art. 294 c.p.c.

    è richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulla sanatoria e sulla rinnovazione degli atti processuali.

  • art. 327 c.p.c.

    è la norma sul termine lungo per impugnare, che la Corte d'appello aveva ritenuto inutilmente spirato; la Cassazione rileva invece che il perfezionamento della notificazione rinnovata è tempestivo rispetto al termine.

  • art. 132 c.p.c.

    è denunciato come violato per omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è però assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • Quando la notificazione dell'atto di impugnazione presenti un vizio e il giudice ne ordini la rinnovazione su istanza proposta prima della scadenza del termine per impugnare, il perfezionamento della nuova notificazione consente di considerare l'impugnazione tempestiva.
  • Ai fini della tempestività dell'appello, non può essere attribuito effetto preclusivo definitivo al vizio originario della notificazione se esso sia stato sanato mediante rinnovazione disposta nel corso del processo prima della scadenza del termine lungo.
  • L'accoglimento di un motivo che investe la ratio decisiva della declaratoria di tardività rende assorbite le ulteriori censure che attengano a profili logicamente successivi o alternativi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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