Cassazione Penale, Sentenza n. 1830/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Casati impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva prosciolto per prescrizione da due fatti inizialmente qualificati in primo grado come bancarotta fraudolenta distrattiva e aveva confermato la condanna per altre due condotte rilevanti ai sensi dell'art. 216, comma 1, n. 1) legge fallimentare. Il ricorso per cassazione si fondava su due censure: (1) contraddittorietà e manifesta illogicità della valutazione probatoria riguardo al fatto indicato nel capo c), sostenendo che la somma mancante fosse stata utilizzata per pagare "in nero" un trasloco della società e che la Corte non avrebbe dato credito a tale versione nonostante elementi positivi emersi in dibattimento; (2) violazione di legge e vizio di motivazione perché la condotta indicata nel capo a) non sarebbe dovuta essere qualificata come bancarotta distrattiva ma come bancarotta preferenziale, dato che l'intenzione di Casati sarebbe stata quella di liquidare la società e non di distrarne i beni. I fatti riguardano il fallimento della Abithal Service s.r.l., dichiarato il 22/03/2012, con Casati chiamato a rispondere nella sua qualità di liquidatore. La Corte distrettuale ha ritenuto che non fosse stata dimostrata la destinazione delle somme (in particolare una somma di Euro 57.377,00) e, richiamando precedenti di questa Corte, ha applicato il principio secondo cui l'amministratore deve dimostrare la destinazione dei beni o dei ricavi aziendali; in mancanza, può desumersi la distrazione/occultamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i due motivi manifestamente infondati perché il ricorso cercava di rimettere in discussione la valutazione probatoria della Corte territoriale proponendo ricostruzioni alternative dei fatti; invece la Corte d'appello aveva correttamente applicato l'orientamento giurisprudenziale che pone sul soggetto che ha amministrato i beni l'onere di dimostrare la destinazione degli stessi quando risultano mancanti. In particolare, per la somma di Euro 57.377,00 non vi era alcuna prova della sua destinazione e risultava occultata con un escamotage contabile ricostruito dal curatore. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1) legge fallimentare
La Corte territoriale ha confermato la rilevanza penale di alcune condotte ai sensi di questa norma; la Cassazione ha dato per corretta la qualificazione delle condotte come rilevanti ai sensi dell'articolo indicato quando emerge che somme sono state sottratte alla garanzia dei creditori
Riferimento all'obbligo di verità e all'onere informativo del fallito/interrogato dal curatore: giustifica l'apparente inversione dell'onere della prova circa la destinazione dei beni aziendali quando questi non sono rinvenuti
art. 616 cod. proc. pen. (come modificato dalla L. 23/6/2017, n. 103)
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla somma equitativamente determinata di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 8260/2015 - Aucello; Sez. 5, n. 11095/2014 - Ghirardelli; Sez. 5, n. 22894/2013 - Zanettin)
Principio consolidato secondo cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni sociali può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore/liquidatore, della destinazione dei beni o dei ricavi aziendali; tale orientamento è stato applicato dalla Corte d'appello e confermato dalla Cassazione
Massime di principio
- Quando, in un fallimento, risultano mancanti beni o ricavi aziendali, l'amministratore o il liquidatore ha l'onere di provare la destinazione di tali somme; la mancata dimostrazione può far presumere distrazione o occultamento
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione del materiale probatorio: se la motivazione della Corte territoriale è logicamente coerente e conforme a principi di diritto, le ricostruzioni alternative del ricorrente raramente pregiudicano la decisione (inammissibilità per tentativo di riformulazione fattuale)
- Per ottenere la riqualificazione di una condotta (es. da distrattiva a preferenziale o viceversa) è necessario che emergano elementi di fatto e di prova che giustifichino la diversa lettura dell'intento e della destinazione delle somme; mere affermazioni senza riscontri non sono sufficienti
- In sede di cassazione un ricorso privo di prospettazione di violazioni di legge o di vizi motivazionali non può essere accolto e può comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.)
- Nel caso di operazioni indicate come "pagamenti in nero" o altre giustificazioni informali, è essenziale la presenza di documentazione o elementi probatori che colleghino inequivocabilmente la somma alla prestazione dichiarata; l'assenza di tali tracce favorisce l'interpretazione di distrazione
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