Sentenza n. 156/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura di gara per servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza, disposta in ragione di un’interdizione temporanea dalla partecipazione alle gare risultante dal Casellario informatico ANAC
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione, il verbale della seduta riservata, la comunicazione dell’esclusione, l’estratto del Casellario ANAC, il disciplinare e gli ulteriori atti di gara, chiedendone l’annullamento e la riammissione alla procedura, nonché il risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente. L’esclusione era stata adottata dopo che la stazione appaltante aveva appreso, nell’ambito di un’altra procedura, dell’annotazione nel Casellario ANAC dalla quale risultava che l’impresa era stata interdetta, dal 3 al 10 dicembre 2025, dalla partecipazione alle gare, dall’affidamento di subappalti e dalla stipula di contratti pubblici. Il ricorso era stato accompagnato da domanda cautelare; il Tribunale aveva inizialmente disposto l’ammissione con riserva. Dopo la partecipazione con riserva, l’impresa si era classificata al dodicesimo posto. Prima dell’udienza di merito, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione e chiedeva la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente depositata prima che la causa fosse trattenuta in decisione. Il Collegio ha affermato che, in applicazione del principio dispositivo, la parte conserva sino a tale momento la disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Il giudice, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, deve conformarsi a tale dichiarazione; il processo amministrativo non è una giurisdizione oggettiva diretta all’accertamento astratto dell’illegittimità degli atti. Non sono stati esaminati i vizi dedotti contro l’esclusione. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della peculiarità della fattispecie e della novità delle questioni giuridiche, richiamando una precedente sentenza dello stesso Tribunale.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso.
Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte conserva la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione.
- Quando il ricorrente dichiara validamente di non avere più interesse alla definizione del giudizio prima della decisione, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Il giudice amministrativo non può proseguire d’ufficio il giudizio per accertare in astratto l’illegittimità degli atti impugnati, poiché il processo amministrativo non è una giurisdizione oggettiva e il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
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