Cassazione Penale, Sentenza n. 03194/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugna la condanna per furto pluriaggravato e deduce quattro motivi: 1) vizio di qualificazione tra furto consumato e furto tentato in relazione al monitoraggio delle forze dell'ordine (si sosteneva che l'attività era controllata e che l'agente non aveva mai acquisito la disponibilità effettiva della refurtiva); 2) contestazione della qualificazione come 'violenza sulle cose' per manomissione della telecamera, nonché dubbio sull'effettivo danneggiamento della recinzione e sull'origine dei cavi trovati in suo possesso; 3) contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n.7 (esposizione/destinazione del bene a pubblico servizio) perché i cavi erano stoccati in magazzino e non esposti alla pubblica fede; 4) contestazione dell'aggravante per minorata difesa collegata all'orario notturno, ritenendolo insufficiente senza ulteriori elementi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sui punti principali: 1) ha confermato che il furto è consumato quando l'imputato consegue, anche per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva; nel caso specifico l'imputato era già in possesso della 'matassa' di rame quando è stato bloccato e non è emerso un monitoraggio continuativo che impedisse l'impossessamento, per cui la consumazione è correttamente accertata; 2) ha ritenuto configurabile l'aggravante della violenza sulle cose per la manomissione della telecamera, in analogia alla giurisprudenza che considera violenza anche l'alterazione di strumenti di protezione (es. placca antitaccheggio); 3) ha escluso la rilevanza della circostanza difensiva dedotta sull'immagazzinamento: i cavi, essendo di proprietà di E-Distribuzione e destinati al trasporto di energia alla collettività, rientrano nella nozione di bene destinato a pubblico servizio; 4) ha ritenuto provata la minorata difesa per il fatto che il reato è stato consumato in orario notturno in zona industriale a scarso traffico, senza elementi idonei a neutralizzare l'ostacolo alla difesa. Nel complesso la sentenza di merito è stata confermata e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla distinzione tra tentativo e consumazione: il principio è che il tentativo sussiste se non si è raggiunta la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva; la Corte ha applicato tale criterio richiamando la pronuncia 'Prevete'.
Norma base sul delitto di furto; la Corte ha confermato che sussiste il reato nella forma consumata quando l'imputato è entrato in possesso effettivo della refurtiva.
art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen.
Richiamata in relazione alle circostanze aggravanti (esposizione/destinazione del bene a pubblico servizio o utilità pubblica). La Corte ha ritenuto che i cavi di E-Distribuzione, pur eventualmente trovati in magazzino, erano destinati a servizio pubblico e quindi rientrassero nella fattispecie aggravante.
Riferita all'aggravante della minorata difesa: la Corte ha ritenuto che l'orario notturno, considerata la concreta zona a scarso traffico, abbia determinato un'effettiva limitazione della possibilità di difesa e quindi giustifichi l'aggravante.
Massime di principio
- Il furto è consumato se l'agente consegue anche per breve tempo la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva; il monitoraggio a distanza non esclude la consumazione se l'imputato è già materialmente in possesso del bene al momento del fermo.
- La manomissione di strumenti di protezione (telecamere, placche antitaccheggio ecc.) può integrare la fattispecie della "violenza sulle cose" a fini aggravanti, anche se non si è agito direttamente sul bene sottratto.
- La destinazione del bene a pubblico servizio si valuta sulla base della funzione e dell'effettiva destinazione del bene (es. cavi elettrici per il trasporto di energia): il semplice stoccaggio in magazzino non esclude automaticamente la rilevanza dell'aggravante.
- L'orario notturno, ove concretamente ostacoli la pubblica o privata difesa (es. zona industriale a scarso traffico), può da solo giustificare l'aggravante per minorata difesa, salvo prova di circostanze neutralizzanti.
- In presenza di circostanze aggravanti alternative contestate, il giudice può ritenere provata almeno una di esse se adeguatamente motivata, con conseguente conferma della gravità della fattispecie.
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