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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35642/2026 del 08/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il GIP del Tribunale di Brescia, con sentenza del 12 maggio 2026 emessa su concorde richiesta ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., applicava all'imputato la pena di un anno di reclusione, già ridotta per il rito, per omessa dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2018, quale liquidatore di una società, con evasione d'imposta di euro 146.636,00; il fatto era contestato come commesso a Brescia il 28 febbraio 2019. La sentenza riconosceva la correttezza della qualificazione giuridica e la congruità della pena concordata, concedeva la sospensione condizionale e, richiamata la pena inferiore a due anni, escludeva le pene accessorie. Il Procuratore generale ricorreva con un unico motivo, denunciando violazione di legge per l’omessa confisca obbligatoria prevista dall’art. 12-bis d.lgs. 74/2000. Sosteneva che il limite dell’art. 445 c.p.p. relativo alle misure accessorie non riguarda la confisca obbligatoria e che, per disporre quella per equivalente, non sono necessari né un previo sequestro preventivo né la preventiva individuazione dei singoli beni, essendo sufficiente determinare l’importo da apprendere.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, per il reato contestato, il giudice del patteggiamento avrebbe dovuto disporre la confisca, diretta o per equivalente, del profitto fino a euro 146.636,00. L’omissione non era giustificata dal richiamo all’art. 445 c.p.p., poiché la confisca prevista dall’art. 12-bis d.lgs. 74/2000 è una misura di sicurezza e non una pena accessoria. La Corte non ha disposto direttamente la misura, perché occorrono accertamenti preliminari per stabilire se ricorrano i presupposti della confisca diretta o di quella per equivalente; ha quindi annullato la sentenza limitatamente all’omessa statuizione sulla confisca e trasmesso gli atti al Tribunale di Brescia, Ufficio GIP, per nuovo esame sul punto, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Come osservato dal Procuratore Generale, per il titolo di reato per il quale si è proceduto, il giudice, nell'applicare la pena concordata dalle parti, avrebbe dovuto disporre la confisca del profitto, diretta o per equivalente, fino all'ammontare corrispondente all'imposta evasa, pari ad euro 146.636,00.

    Nel procedimento per il reato tributario contestato, la confisca del profitto, diretta o per equivalente, deve essere disposta anche quando la pena è applicata su richiesta delle parti e va contenuta entro l'importo dell'imposta evasa.

  • art. 445 c.p.p.

    La mancata previsione della confisca non può ritenersi implicitamente giustificata dal richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, all'art. 445 c.p.p. e alla non applicazione delle pene accessorie.

    La disciplina dell’art. 445 c.p.p. relativa alle pene accessorie non esclude la confisca obbligatoria del profitto, che ha natura di misura di sicurezza e non di pena accessoria.

  • art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p.

    All'annullamento consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia, Ufficio GIP, ai sensi dell'art. 623 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.

    L’annullamento limitato alla statuizione omessa comporta la trasmissione degli atti al giudice indicato dalla disposizione per il nuovo esame.

Massime di principio

  • Nel procedimento per un reato tributario cui si applica l’art. 12-bis d.lgs. 74/2000, il giudice che applica la pena concordata deve disporre la confisca del profitto, diretta o per equivalente, entro l’importo dell’imposta evasa.
  • La confisca obbligatoria del profitto prevista dall’art. 12-bis d.lgs. 74/2000 non è una pena accessoria; pertanto, la disciplina dell’art. 445 c.p.p. sulle pene accessorie non giustifica l’omessa statuizione sulla confisca.
  • Quando la scelta tra confisca diretta e confisca per equivalente richiede accertamenti preliminari, la Corte di cassazione non può disporre immediatamente la misura omessa e deve rimettere la questione al giudice competente per il nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneRiti alternativiImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiConfisca

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