Cassazione Penale, Ordinanza n. 16725/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse congrua e immune da vizi logici evidenti nella parte in cui escludeva la particolare tenuità del fatto per le modalità dell'evasione e per l'intensità del dolo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una decisione della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la responsabilità per evasione. L'unico motivo dedotto dal ricorrente concerneva la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta fosse meritevole di esclusione della punibilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e comunque diretto a contestare una valutazione di merito già adeguatamente motivata dalla Corte territoriale, che aveva escluso la tenuità oggettiva del fatto valorizzando le modalità dell'evasione e la particolare intensità del dolo desunta dall'arbitrarietà dell'allontanamento. Il ricorrente, quindi, chiedeva una rivalutazione in fatto non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il giudice di merito escluda, con motivazione congrua, la tenuità oggettiva del fatto e valorizzi la particolare intensità del dolo desumibile dalle modalità della condotta.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità non consente una nuova e autonoma rivalutazione del fatto quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa in presenza di modalità esecutive che denotino non solo offensività non tenue, ma anche una particolare intensità del dolo.
- La mera diversa ricostruzione delle ragioni della condotta, se prospettata dal ricorrente in contrasto con la valutazione del giudice di merito, non è di per sé deducibile utilmente in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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