Sentenza del 22/09/2015 n. 4027 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPRESA CHE HA PER OGGETTO RIVENDITA DI IMMOBILI - Acquisto di intero immobile - Cessione parziale nel triennio - Revoca agevolazione - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa revoca dell'agevolazione è stata ritenuta legittima. La norma richiede che entro il termine di tre anni venga rivenduto l'intero fabbricato acquistato con il beneficio; la cessione di una sola parte dell'immobile non è sufficiente a conservare l'imposta di registro agevolata. Di conseguenza, l'impresa perde il beneficio e deve corrispondere l'imposta ordinaria, con gli eventuali accessori previsti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa aveva acquistato un intero immobile usufruendo dell'agevolazione consistente nell'applicazione dell'imposta di registro all'1%, prevista per le imprese immobiliari di rivendita. Nel triennio successivo, tuttavia, aveva ceduto soltanto una parte del fabbricato e non l'intero immobile. La controversia riguardava quindi la legittimità della revoca dell'agevolazione per mancato rispetto della condizione normativa relativa alla rivendita dell'intero fabbricato entro tre anni.
Norme richiamate
Art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Imposta di registro all'1% per gli acquisti effettuati da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale l'attività di rivendita di immobili, alle condizioni previste dalla norma.
L'agevolazione è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite dalla disposizione, tra cui la rivendita dell'intero fabbricato entro tre anni dall'acquisto.
Art. 3 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Ha introdotto la disciplina agevolativa applicabile agli acquisti di immobili effettuati dalle imprese di rivendita, collegando il beneficio al successivo trasferimento dell'immobile nel termine previsto.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale è subordinata alla rivendita dell'intero bene entro un termine determinato, la cessione soltanto parziale normalmente non soddisfa la condizione richiesta.
- Le condizioni per beneficiare di un'imposta agevolata devono essere interpretate e rispettate in modo puntuale; non è sufficiente dimostrare una generica attività di commercializzazione dell'immobile.
- In caso di acquisto di un complesso immobiliare unitario, occorre verificare se la norma richieda la rivendita dell'intero complesso oppure consenta trasferimenti frazionati: in assenza di una previsione espressa favorevole, la vendita parziale può comportare la decadenza.
- Prima di applicare un'agevolazione con obblighi successivi, è necessario documentare il termine iniziale, la natura unitaria del bene acquistato e la corrispondenza tra l'oggetto dell'acquisto e quello della successiva rivendita.
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