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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00839/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di rettifica doganale con cui l’Amministrazione aveva richiesto maggiori dazi per importazioni di merce effettuate nel 2011, sostenendo che nel valore dichiarato in dogana dovessero essere inclusi i royalties dovuti dalla licenziataria italiana alla capogruppo titolare del marchio. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Amministrazione, ritenendo non provato un potere di controllo, diretto o indiretto, del licenziante sul produttore, e qualificando le clausole contrattuali come meri controlli di qualità non idonei a incidere sull’autonomia della licenziataria o dei terzi fabbricanti. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 157, 159 e 160 del Regolamento CEE n. 2454/93 e dell’Allegato 23, deducendo che la CTR aveva errato nel ritenere insussistente un controllo rilevante ai fini doganali e nel non aggiungere i royalties al valore di transazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza unionale e di legittimità sul valore in dogana, precisando che i royalties vanno inclusi nel valore di transazione quando ricorrano le condizioni normative e, per i marchi di fabbrica, quando il titolare dei diritti immateriali eserciti un controllo, anche di fatto e in senso ampio, sulla scelta del produttore e sulla sua attività, e sia destinatario dei corrispettivi. Ha quindi censurato la CTR per avere ridotto il controllo a un mero sindacato qualitativo, senza verificare le clausole contrattuali rilevanti e senza applicare correttamente il concetto di controllo delineato dall’Allegato 23. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 32 del Regolamento (CEE) n. 2913/1992

    Il valore in dogana deve essere incrementato dei corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci da valutare, quando il compratore sia tenuto a pagarli, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita.

  • art. 143 del Regolamento (CEE) n. 2454/93

    Due o più persone sono considerate legate quando una controlla direttamente o indirettamente l’altra.

  • art. 157 del Regolamento (CEE) n. 2454/93

    Per computare i diritti di licenza nel valore della merce devono concorrere tre condizioni: mancata inclusione nel prezzo, riferibilità alle merci da valutare e pagamento quale condizione della vendita.

  • art. 159 del Regolamento (CEE) n. 2454/93

    Nel caso di marchio di fabbrica, il diritto di licenza si aggiunge al prezzo solo se le merci sono rivendute tal quali o con lavorazioni secondarie, sono commercializzate col marchio e l’acquirente non è libero di procurarsi le merci da altri fornitori non legati al venditore.

  • art. 160 del Regolamento (CEE) n. 2454/93

    Norma richiamata nel motivo di ricorso come parte del quadro regolamentare sulla determinazione del valore in dogana e sui diritti di licenza.

  • Allegato 23 delle Disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario

    Il controllo rilevante è concetto ampio: sussiste quando una persona sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento su un’altra.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge, denunciando un errore di sussunzione compiuto dal giudice di merito.

Massime di principio

  • In materia doganale, il valore di transazione costituisce la regola, ma deve essere integrato con i royalties quando questi costituiscano un fattore economicamente rilevante del bene importato e ricorrano le condizioni previste dalla normativa unionale.
  • Ai fini dell’inclusione dei royalties nel valore in dogana, non è decisivo che il corrispettivo sia quantificato già al momento del contratto di licenza: ciò che conta è la riferibilità alle merci e il nesso con la vendita.
  • La nozione di "controllo" del licenziante sul produttore o sulla filiera va intesa in senso ampio, comprendendo anche il controllo di fatto e l’effetto di orientamento, non solo il potere formale o coercitivo.
  • Nel giudizio sulla debenza dei royalties in dogana il giudice di merito deve verificare concretamente le clausole contrattuali e gli indici sintomatici del controllo, senza limitarsi a qualificazioni apodittiche dell’autonomia del licenziatario o dei fabbricanti.
  • Se il titolare dei diritti immateriali ha poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività ed è destinatario dei royalties, tali corrispettivi possono concorrere alla determinazione del valore doganale delle merci importate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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