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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11812/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, rilevata l’identità dell’ordinanza impugnata nei diversi ricorsi per revocazione, ha disposto d’ufficio la riunione del ricorso iscritto al n. 21872/2023 a quello previamente iscritto al n. 20965/2023, ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Non risulta nel testo una decisione nel merito sull’ammissibilità o fondatezza della revocazione, ma solo un provvedimento interlocutorio di riunione.

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La vicenda processuale origina da un precedente giudizio di cassazione nel quale la Corte, con ordinanza n. 20696/2023, aveva dichiarato improcedibili i ricorsi proposti in via principale da una società e in via incidentale dall’azienda ospedaliera e da un’altra società, ritenendo non assolto l’onere di deposito, da parte di tutte le ricorrenti, di copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c. Avverso tale ordinanza sono stati proposti ricorsi per revocazione sia dalla società principale ricorrente originaria sia dall’azienda ospedaliera; nel presente provvedimento la Corte prende atto della duplicazione del ricorso dell’azienda ospedaliera e della previa iscrizione di un altro ricorso avente identico oggetto, disponendo d’ufficio la riunione dei procedimenti.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    la mancata produzione della copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione è stata valorizzata, nel precedente giudizio, come violazione dell’onere di deposito tale da determinare l’improcedibilità del ricorso per cassazione

  • art. 335 c.p.c.

    in presenza di più ricorsi proposti avverso la medesima ordinanza, la Corte dispone la riunione dei procedimenti

Massime di principio

  • Quando più impugnazioni, anche per revocazione, sono rivolte contro il medesimo provvedimento, il giudice di legittimità può disporne la riunione in un unico processo ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
  • Nel giudizio di cassazione l’omesso deposito della copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione integra violazione dell’art. 369 c.p.c. e può comportare l’improcedibilità del ricorso.
  • Il provvedimento di riunione, ove adottato, ha natura organizzativa/processuale e non definisce nel merito la fondatezza dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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