Cassazione Penale, Sentenza n. 8068/2025 del 27/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per più delitti connessi al fallimento e alla frode fiscale: distrazione di somme mediante uso indebito di carta di credito aziendale, ricorso al credito dissimulando lo stato di dissesto mediante fatture (anche inesistenti) per l'anticipazione/sconto di importi rilevanti, e uso di fatture per operazioni inesistenti finalizzate all'evasione fiscale (dichiarazione 2014). Il ricorso contestava in particolare: 1) la sussistenza dello stato di dissesto al tempo della gestione (violazione art. 225 r.d. 267/1942), fondandosi su una consulenza di parte; 2) l'insussistenza dell'elemento soggettivo rispetto alle fatture fittizie (art. 2 d.lgs. 74/2000), per presunta esistenza di accordi commerciali, fornitura reale di servizi e comportamento collaborativo; 3) carenza di motivazione e violazione delle norme sulla commisurazione delle pene accessorie (art. 133 c.p.), non avendo il giudice valutato la personalità del reo, l'assenza di precedenti e la collaborazione processuale.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente al terzo motivo e inammissibile nel resto. In particolare: le censure sulla sussistenza del dissesto e sull'elemento soggettivo relativo alle fatture sono state ritenute inammissibili perché la motivazione del merito ha puntualmente considerato gli indici di dissesto (sopravvalutazione magazzino e crediti, omissione versamenti IVA e ritenute, grave esposizione bancaria e passivo) e le caratteristiche delle fatture (provenienza da 'cartiera', genericità, incongruenze contrattuali), da cui è stata desunta la conoscenza della natura fittizia. Il motivo invece relativo alla commisurazione delle pene accessorie è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello, pur avendo ridotto la pena principale, non ha depurato la misura delle pene accessorie dalla parte relativa ai reati estinti per prescrizione; la Cassazione annulla quindi la sentenza limitatamente alle pene accessorie e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sulle stesse, conformemente ai criteri di proporzionalità e all'art. 133 c.p. Il resto della sentenza è confermato (ricorsi inammissibili).
Norme richiamate
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 223
Applicato per la fattispecie di distrazione nel contesto del fallimento; il giudice ha ritenuto provata l'utilizzazione indebita della carta di credito aziendale per finalità estranee all'impresa.
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, comma 1, n. 1
Richiamato nella valutazione degli indici di dissesto aziendale con riferimento all'operatività dell'amministratore e alla rilevanza delle condotte verso i creditori.
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 225
Norma sanzionatoria relativa al ricorso al credito dissimulando il dissesto: la Corte ha ritenuto sussistente lo stato di dissesto in base a elementi economico-patrimoniali concreti e pertanto corretta la condanna.
Decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 2
Norma sulla dichiarazione di elementi passivi fittizi e uso di fatture inesistenti per evadere imposte; il giudice ha ritenuto provato l'elemento soggettivo alla luce della provenienza delle fatture da una 'cartiera', della loro genericità e delle incongruenze contrattuali, desumendo la consapevolezza dell'imputato.
Decreto legislativo n. 74 del 2000, artt. 10-bis e 10-ter
Richiamati con riferimento all'estinzione per prescrizione di alcuni reati; la Corte territoriale ha dichiarato estinti tali reati per prescrizione.
Criteri per la determinazione della pena e per la personalizzazione delle pene accessorie: la Corte di legittimità ha ritenuto che le pene accessorie debbano essere ricalcolate escludendo la parte riferibile a reati prescritti e valutando i fattori di personalizzazione (assenza di precedenti, collaborazione, proporzionalità).
Costituzione, art. 25
Invocato dalla difesa in relazione alla determinazione della sanzione; la Corte ha comunque richiamato i principi di legalità e proporzionalità nella commisurazione delle pene accessorie.
Massime di principio
- Nelle fattispecie fallimentari la sussistenza del dissesto è valutata con riferimento a elementi economico-patrimoniali sostanziali (esposizione bancaria, passivo, omissioni fiscali) e non può essere confutata limitandosi ad argomenti formali sulla tenuta contabile.
- In caso di fatture emesse da societa' 'cartiere' o caratterizzate da genericità e incongruenze contrattuali, il dolo rispetto all'uso di fatture inesistenti puo' essere desunto dalle circostanze oggettive, soprattutto in un contesto di crisi aziendale.
- La cooperazione o la buona fede formale dell'imprenditore non escludono automaticamente la responsabilità se contraddette da indizi oggettivi; tuttavia tali elementi devono essere considerati nella personalizzazione della pena.
- Le pene accessorie vanno commisurate secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; se reati che avevano contribuito al cumulo sono estinti per prescrizione, la durata delle pene accessorie non puo' comprendere la quota riferita a quei reati e occorre ricalcolo motivato.
- Per impugnare con successo motivazioni di merito il ricorrente deve fornire una critica circostanziata e puntuale alle ragioni assunte dal giudice di merito; deduzioni generiche o che valorizzano parzialmente le produzioni di parte sono spesso inammissibili.
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