Cassazione Civile, Ordinanza n. 23073/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti della contribuente avvisi di accertamento per il recupero a tassazione di maggior reddito determinato con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, per gli anni d'imposta 2005 e 2006, valorizzando incongruenze tra le spese sostenute e il reddito dichiarato, in particolare il possesso di autoveicoli/autocaravan, un mutuo di euro 140.000 e la titolarità del 50% di quattro immobili. La contribuente era risultata soccombente sia in primo grado sia in appello. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, sotto il profilo della violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e del vizio di motivazione, che: a) per l'anno 2006 non vi sarebbe stata domanda o comunque la CTR non avrebbe pronunciato, con riferimento al solo anno 2005; b) per l'anno 2005 il giudice d'appello avrebbe omesso di valutare la prova dell'avvenuta alienazione di due immobili e avrebbe trascurato che l'Ufficio aveva considerato per il reddito una quota del 100% di immobili indicati invece nella misura del 50%.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte fondato. Ha dichiarato inammissibile la censura, nella parte riferita al 2005 e sostanzialmente riconducibile a un vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché nel caso ricorreva la doppia conforme ex art. 348-bis c.p.c. e non erano stati dedotti ulteriori vizi. Ha invece accolto il motivo limitatamente all'anno d'imposta 2006, rilevando che la motivazione della sentenza d'appello si era soffermata solo sul 2005, pur rigettando integralmente l'appello che riguardava anche il 2006, senza alcuna esplicitazione del percorso logico relativo a tale annualità. La sentenza è stata quindi cassata nei limiti accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la norma sul redditometro viene in rilievo quale base dell'accertamento sintetico del maggior reddito; la Corte non ne modifica la portata sostanziale, ma verifica la correttezza della motivazione della decisione che lo ha applicato
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio denunciabile come omesso esame di un fatto decisivo è ricondotto alla censura sulla mancata valutazione di circostanze fattuali; nel caso, però, tale doglianza è preclusa dalla doppia conforme
art. 348-bis, ultimo comma, c.p.c.
in presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso fondato sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile
non espressamente richiamato nel testo come norma decisiva; non incluso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, quando la censura investe l'omesso esame di fatti decisivi ma la decisione di appello è sorretta da doppia conforme, il motivo è inammissibile se non viene dedotto un diverso e autonomo vizio della sentenza.
- La motivazione della sentenza di appello deve coprire tutte le annualità o i capi effettivamente decisi: se il giudice d'appello respinge integralmente l'impugnazione ma argomenta soltanto su una parte della materia del contendere, la decisione è nulla o comunque viziata per la parte rimasta priva di motivazione.
- Nell'accertamento sintetico, il giudice deve confrontarsi con le specifiche circostanze fattuali dedotte dal contribuente e con gli elementi risultanti dagli atti, evitando di trascurare dati potenzialmente decisivi ai fini della quantificazione del reddito sintetico.
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