Cassazione Penale, Sentenza n. 02190/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del 25/06/2025 che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra due sentenze di condanna (Corte d'appello di Napoli 21/10/2013 e GUP Tribunale di Napoli 17/01/2023) e aveva determinato la pena complessiva. Il Procuratore deduceva violazione di legge (art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.) sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe applicato correttamente l'art. 81 comma 4 c.p., che impone un aumento della pena per continuazione non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave quando l'autore sia stato riconosciuto recidivo reiterato; in concreto si lamentava che l'aumento complessivo fosse inferiore a tale minimo obbligatorio.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto che: (a) la recidiva reiterata era stata riconosciuta con sentenza definitiva anteriore (28/01/1999), quindi l'art. 81 comma 4 c.p. è applicabile; (b) il limite minimo di aumento (1/3) è obbligatorio e riguarda l'aumento complessivo per la continuazione e non ciascun singolo incremento successivo; (c) il giudice dell'esecuzione aveva errato nella motivazione quando affermava di non dover applicare l'art. 81 comma 4, ma sul piano concreto l'aumento complessivo applicato (anni 12 prima della riduzione per il rito abbreviato, ovvero anni 8 dopo la riduzione) superava comunque il minimo di un terzo sia rispetto alla pena maggiore originaria sia rispetto alla stessa ridotta; pertanto l'ordinanza è conforme alla norma e il ricorso del Procuratore è infondato.
Norme richiamate
Stabilisce che quando i reati in concorso formale o in continuazione sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99 comma 4, l'aumento complessivo non può essere comunque inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave. La Corte precisa che il minimo del 1/3 si riferisce all'aumento complessivo per la continuazione e sottrae la materia alla discrezionalità del giudice dell'esecuzione.
Definisce la recidiva reiterata; la sua applicazione con sentenza definitiva anteriore ai fatti è presupposto per l'operatività dell'art. 81 comma 4.
art. 671 comma 2-bis cod. proc. pen.
Rimanda all'art. 81 comma 4 c.p. e conferma che l'aumento minimo per la recidiva reiterata è vincolante anche per il giudice dell'esecuzione.
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui invocata dal Procuratore per vizio di legge nella determinazione della pena.
Riferita alla riduzione di pena per il rito abbreviato; la Corte ha considerato l'analisi del rispetto del limite del 1/3 sia antes che post riduzione per verificare comunque la conformità dell'aumento minimo.
Massime di principio
- L'art. 81 comma 4 c.p. si applica quando la recidiva reiterata è stata accertata con sentenza definitiva anteriore ai fatti per i quali si procede.
- Il limite minimo del 1/3 riguarda l'aumento complessivo per la continuazione (somma degli aumenti per tutti i reati satelliti) e non la singola misura di ciascun aumento successivo.
- Il giudice dell'esecuzione non ha discrezionalità rispetto al minimo imposto dall'art. 81 comma 4: se la recidiva reiterata è sussistente, l'aumento complessivo non può essere inferiore a un terzo della pena del reato più grave.
- Nel calcolo della conformità al minimo del 1/3 è corretto valutare l'aumento sia in relazione alla pena ordinaria stabilita per il reato più grave sia, se pertinente, in relazione alla pena effettivamente considerata dopo eventuali riduzioni (es. rito abbreviato), fermo restando che l'aumento complessivo deve comunque raggiungere il minimo richiesto.
- Un vizio di motivazione sulla applicabilità della norma può essere superato se, in concreto, il risultato pratico rispetta il vincolo normativo: la Cassazione può rigettare il ricorso se la sostanza del calcolo è conforme alla legge nonostante errori argomentativi del giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02081/2026 del 20/01/2026
- Sentenza penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02083/2026 del 20/01/2026
- Sentenza penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02131/2026 del 20/01/2026
- Sentenza penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02154/2026 del 20/01/2026
- Sentenza penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02164/2026 del 20/01/2026
- Sentenza penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02166/2026 del 20/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →