Cassazione Civile, Ordinanza n. 25681/2024 del 25/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La vicenda processuale riguarda due distinti ricorsi per cassazione avverso una sentenza non definitiva e una sentenza definitiva della Corte d'appello di Brescia, proposti da uno studio di architettura associato e dal relativo professionista in proprio, e da una società committente. In un primo fascicolo la società committente ha depositato il proprio ricorso contro le decisioni di merito; in un secondo fascicolo è stato nuovamente depositato lo stesso identico ricorso dei professionisti, dando luogo a una duplicazione di iscrizione a ruolo dello stesso atto. Ciascuna parte ha poi spiegato controricorso nei rispettivi procedimenti. Prima della decisione, sono sopravvenute rinunce ai ricorsi: la società committente ha rinunciato al proprio ricorso con accettazione della compagnia assicurativa; successivamente i professionisti hanno rinunciato al loro ricorso, con accettazione della medesima compagnia assicurativa. La Corte ha quindi esaminato la ritualità delle rinunce e la conseguente estinzione del giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha riunito i due procedimenti ex art. 335 c.p.c., rilevando che il secondo non era un autonomo ricorso ma la duplicazione del medesimo atto già depositato nel primo fascicolo. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità con riferimento a entrambi i ricorsi riuniti, perché le rinunce rispettavano i requisiti dell'art. 390 c.p.c. e vi era accettazione da parte delle controparti. Ha inoltre compensato integralmente le spese processuali e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando l'orientamento per cui tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
i procedimenti relativi all'impugnazione dei medesimi provvedimenti devono essere riuniti e trattati unitariamente.
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.
la rinuncia al ricorso è valida se formulata con i requisiti di legge e con gli specifici poteri conferiti al difensore.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
in presenza di rituale rinuncia e relativa accettazione sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione.
Contributo unificato
il raddoppio non si applica all'estinzione per rinuncia, essendo misura eccezionale limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- Quando due ricorsi riguardano la medesima decisione o, addirittura, il secondo è mera duplicazione materiale del primo, la Corte deve riunirli e trattarli unitariamente.
- La rinuncia al ricorso in cassazione produce l'estinzione del giudizio solo se è rituale e, quando necessario, è seguita dall'accettazione della controparte munita di idonei poteri.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti, sicché non opera nell'ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia.
- La reciproca rinuncia ai ricorsi, soprattutto quando entrambe le parti ne chiedano la compensazione, giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
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