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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14905/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) Violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), c.p.p. e dell'art. 219, comma 3, L.F., con doglianza per mancato riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale. La difesa sosteneva che, non essendo dimostrato il danno alla massa creditoria e non avendo l'imputata consegnato le scritture perché amministratrice meramente formale, avrebbe dovuto essere concessa l'attenuante; denunciava inoltre motivazione apparente per mancata valutazione di specifiche deduzioni difensive. 2) Violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, c.p.p., artt. 133 e 37 c.p. e art. 217, comma 3, L.F., per omessa ed insufficiente motivazione circa la determinazione, nella misura massima, delle pene accessorie fallimentari (due anni), non adeguatamente spiegata rispetto ai criteri di legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il giudice d'appello non è tenuto a confutare punto per punto tutte le deduzioni difensive e che la motivazione era adeguata: l'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, L.F. è stata negata perché l'imputata non ha fornito documentazione né informazioni utili al curatore, rendendo impossibile la ricostruzione contabile e lasciando una creditrice insoddisfatta per circa Euro 119.000,00; inoltre non può presumersi un danno irrilevante in assenza di elementi concreti e salvo che le dimensioni dell'impresa rendano plausibile tale conclusione (ipotesi non prospettata). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto congrua e sufficiente, sebbene sintetica, la motivazione del giudice di merito per la determinazione delle pene accessorie nei limiti massimi: la decisione era ancorata ai criteri di cui all'art. 133 c.p. (gravità della condotta omissiva, assenza di collaborazione o riparazione, personalità con precedenti). Conseguentemente il ricorso è rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Rinvio alle regole processuali sull'impugnazione; richiamato nel contesto dei limiti di deduzione in cassazione e nei criteri formali del ricorso.

  • art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa ai motivi di cassazione; impiegata per valutare la legittimità dei motivi dedotti e la correttezza della motivazione del giudice di merito.

  • art. 219, comma 3, Legge Fallimentare (L.F.)

    Prevede la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità nei reati fallimentari; la Corte ha interpretato che il danno va valutato con riferimento all'intero fatto di reato (impossibilità di ricostruire la contabilità e conseguente pregiudizio per l'esercizio delle azioni a tutela dei creditori) e non può essere presumibilmente favorevole all'imputato in assenza di elementi probatori, salvo ipotesi di dimensioni d'impresa tali da rendere plausibile un danno esiguo.

  • art. 217, comma 3, Legge Fallimentare (L.F.)

    Disciplina le pene accessorie fallimentari; la Corte ha confermato che il giudice di merito può determinarle nella misura massima se motivato adeguatamente sui criteri previsti dal codice penale.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; utilizzati come riferimento obbligato per motivare la scelta della misura delle pene principali e accessorie (gravità, personalità, precedenti, capacità di riparazione, ecc.).

  • art. 37 cod. pen.

    Rinvio ai criteri sulla recidiva o adempimenti sanzionatori collegati alla personalità del reo; citato in relazione alla valutazione dei precedenti e della personalità dell'imputata nella determinazione della pena.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi generali e criteri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato che il giudice di merito dispone di potere discrezionale nel loro esercizio, purché adeguatamente motivato.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non è obbligato a replicare punto per punto tutte le deduzioni difensive; è sufficiente che la decisione dimostri di avere considerato le principali e decisive risultanze del processo.
  • L'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, L.F. richiede una valutazione complessiva del danno derivante dal reato; l'assenza delle scritture contabili non comporta automaticamente l'applicazione dell'attenuante: il vantaggio deve essere provato o, almeno, deve risultare plausibile in relazione alle dimensioni dell'impresa.
  • La mancanza di collaborazione o di consegna di documenti rilevanti al curatore fallimentare può far escludere l'applicazione dell'attenuante di speciale tenuità qualora determini l'impossibilità di ricostruire la situazione contabile e pregiudichi l'esercizio delle azioni a tutela dei creditori.
  • La determinazione delle pene accessorie rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere fissata nella misura massima prevista dalla legge se la motivazione è specifica e ancorata ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; tale scelta non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è adeguata.
  • In assenza di elementi che dimostrino un danno patrimoniale di lieve entità, non è corretto presumere circumstanze favorevoli all'imputato sulla sola base della carenza di scritture contabili.

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