Cassazione Penale, Sentenza n. 42637/2023 del 19/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Pordenone del 28/03/2023 che, nell'ambito dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, ha ritenuto che la condizione richiesta (l'audizione del consulente tecnico di parte, residente a Dubai) non si era realizzata per fatto imputabile alla difesa. La difesa aveva citato il consulente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno in più udienze e aveva prospettato l'istanza di rogatoria internazionale; il Tribunale ha ritenuto però insufficiente tale modalità di citazione rispetto alle prescrizioni dei trattati internazionali e ha censurato la mancata documentazione dell'effettivo conferimento dell'incarico e l'assenza di deposito di eventuale relazione scritta ai sensi dell'art. 501, comma 1-ter c.p.p., revocando parzialmente la condizione (solo con riferimento all'audizione del consulente di parte) e procedendo oltre con la discussione. I ricorrenti sostengono che l'ordinanza sarebbe "abnorme", equiparabile a una revoca illegittima del rito abbreviato e che il provvedimento avrebbe violato il diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse il potere di verificare se la condizione sospensiva fosse venuta meno per fatto della parte e che la decisione del Tribunale (ritenere la citazione del consulente insufficiente e procedere oltre rispetto all'audizione richiesta) non costituisse atto abnorme. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui l'atto abnorme è solo quello che configura uno sviamento di potere tale da essere estraneo all'ordinamento e che, quando esiste un rimedio impugnatorio (qui l'appello contro la sentenza), l'atto non è tale da giustificare la cassazione immediata. Ha inoltre escluso il rinvio richiesto dai difensori (procedura ex art. 611 c.p.p. senza partecipazione delle parti) e ritenuto valida la notifica dell'avviso d'udienza via PEC all'avvocato. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti (esclusa la Dorenburg, deceduta) alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina le forme del ricorso per cassazione in materia penale e le modalità di trattazione in camera di consiglio; la Corte ricorda che l'art. 611 non prevede la partecipazione delle parti alla trattazione, giustificando il diniego del rinvio richiesto.
Richiamato per distinguere le modalità partecipative della camera di consiglio previste dall'art. 127, che non si applicano alla procedura di cui all'art. 611; ciò implica che non è prevista la partecipazione delle parti alla trattazione ex art. 611.
Norma che consente la rappresentanza in Cassazione e giustifica la validità della ricezione dell'avviso d'udienza via PEC all'avvocato rappresentante, come fatto presente dalla Corte.
art. 501, comma 1-ter cod. proc. pen.
Prevede l'eventualità del deposito di relazione scritta del consulente di parte; la Corte osserva che il deposito è comunque eventuale e che l'assenza dello stesso può essere valutata dal giudice ai fini dell'operatività della condizione del rito abbreviato condizionato.
art. 568, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della tassatività dei mezzi di impugnazione: la categoria dell'abnormità non può essere usata per aggirare il regime tassativo delle impugnazioni previsto dall'art. 568.
Consente la condanna alle spese e al versamento di somme in cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità; la Corte ha condannato i ricorrenti ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- La nozione di "atto abnorme" è molto rigorosa: solo provvedimenti che costituiscono uno sviamento grave e incontestabile della funzione giurisdizionale, tali da non trovare alcuna base normativa, possono essere qualificati come tali e impugnati direttamente in Cassazione.
- Le decisioni del giudice di merito che valutano l'assenza o l'insufficienza di una condizione probatoria nel rito abbreviato condizionato (ad es. mancata escussione di un consulente di parte estero) non costituiscono automaticamente atto abnorme e sono sindacabili in sede d'appello nella decisione di merito che definisce il giudizio.
- La mancata comparizione di un consulente estero può giustificare la revoca o la non operatività della condizione solo se il giudice, dopo la verifica, ritiene che l'inadempimento sia attribuibile alla parte; in tali casi il giudice deve valutare anche l'effettiva rilevanza della prova e l'eventuale possibilità di esecuzione tramite rogatoria.
- Il deposito di una relazione scritta del consulente ai sensi dell'art. 501, comma 1-ter, è eventuale: la sua assenza non impedisce automaticamente lo svolgimento del giudizio, ma può essere un elemento valutativo per il giudice.
- Le questioni procedurali relative a modalità di notifica (es. uso della PEC all'avvocato) e richieste di rinvio devono essere valutate in base alle norme specifiche (es. art. 611, art. 613 c.p.p.); la Corte conferma la validità della notifica via PEC al difensore che rappresenta gli imputati.
- Se esiste un rimedio ordinario efficace (ad es. impugnazione in appello), la Corte di Cassazione tende a escludere la ricorribilità per cassazione immediata basata sulla presunta abnormità del provvedimento.
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