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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42637/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Pordenone del 28/03/2023 che, nell'ambito dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, ha ritenuto che la condizione richiesta (l'audizione del consulente tecnico di parte, residente a Dubai) non si era realizzata per fatto imputabile alla difesa. La difesa aveva citato il consulente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno in più udienze e aveva prospettato l'istanza di rogatoria internazionale; il Tribunale ha ritenuto però insufficiente tale modalità di citazione rispetto alle prescrizioni dei trattati internazionali e ha censurato la mancata documentazione dell'effettivo conferimento dell'incarico e l'assenza di deposito di eventuale relazione scritta ai sensi dell'art. 501, comma 1-ter c.p.p., revocando parzialmente la condizione (solo con riferimento all'audizione del consulente di parte) e procedendo oltre con la discussione. I ricorrenti sostengono che l'ordinanza sarebbe "abnorme", equiparabile a una revoca illegittima del rito abbreviato e che il provvedimento avrebbe violato il diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse il potere di verificare se la condizione sospensiva fosse venuta meno per fatto della parte e che la decisione del Tribunale (ritenere la citazione del consulente insufficiente e procedere oltre rispetto all'audizione richiesta) non costituisse atto abnorme. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui l'atto abnorme è solo quello che configura uno sviamento di potere tale da essere estraneo all'ordinamento e che, quando esiste un rimedio impugnatorio (qui l'appello contro la sentenza), l'atto non è tale da giustificare la cassazione immediata. Ha inoltre escluso il rinvio richiesto dai difensori (procedura ex art. 611 c.p.p. senza partecipazione delle parti) e ritenuto valida la notifica dell'avviso d'udienza via PEC all'avvocato. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti (esclusa la Dorenburg, deceduta) alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Disciplina le forme del ricorso per cassazione in materia penale e le modalità di trattazione in camera di consiglio; la Corte ricorda che l'art. 611 non prevede la partecipazione delle parti alla trattazione, giustificando il diniego del rinvio richiesto.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere le modalità partecipative della camera di consiglio previste dall'art. 127, che non si applicano alla procedura di cui all'art. 611; ciò implica che non è prevista la partecipazione delle parti alla trattazione ex art. 611.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Norma che consente la rappresentanza in Cassazione e giustifica la validità della ricezione dell'avviso d'udienza via PEC all'avvocato rappresentante, come fatto presente dalla Corte.

  • art. 501, comma 1-ter cod. proc. pen.

    Prevede l'eventualità del deposito di relazione scritta del consulente di parte; la Corte osserva che il deposito è comunque eventuale e che l'assenza dello stesso può essere valutata dal giudice ai fini dell'operatività della condizione del rito abbreviato condizionato.

  • art. 568, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della tassatività dei mezzi di impugnazione: la categoria dell'abnormità non può essere usata per aggirare il regime tassativo delle impugnazioni previsto dall'art. 568.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e al versamento di somme in cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità; la Corte ha condannato i ricorrenti ai sensi di questa norma.

Massime di principio

  • La nozione di "atto abnorme" è molto rigorosa: solo provvedimenti che costituiscono uno sviamento grave e incontestabile della funzione giurisdizionale, tali da non trovare alcuna base normativa, possono essere qualificati come tali e impugnati direttamente in Cassazione.
  • Le decisioni del giudice di merito che valutano l'assenza o l'insufficienza di una condizione probatoria nel rito abbreviato condizionato (ad es. mancata escussione di un consulente di parte estero) non costituiscono automaticamente atto abnorme e sono sindacabili in sede d'appello nella decisione di merito che definisce il giudizio.
  • La mancata comparizione di un consulente estero può giustificare la revoca o la non operatività della condizione solo se il giudice, dopo la verifica, ritiene che l'inadempimento sia attribuibile alla parte; in tali casi il giudice deve valutare anche l'effettiva rilevanza della prova e l'eventuale possibilità di esecuzione tramite rogatoria.
  • Il deposito di una relazione scritta del consulente ai sensi dell'art. 501, comma 1-ter, è eventuale: la sua assenza non impedisce automaticamente lo svolgimento del giudizio, ma può essere un elemento valutativo per il giudice.
  • Le questioni procedurali relative a modalità di notifica (es. uso della PEC all'avvocato) e richieste di rinvio devono essere valutate in base alle norme specifiche (es. art. 611, art. 613 c.p.p.); la Corte conferma la validità della notifica via PEC al difensore che rappresenta gli imputati.
  • Se esiste un rimedio ordinario efficace (ad es. impugnazione in appello), la Corte di Cassazione tende a escludere la ricorribilità per cassazione immediata basata sulla presunta abnormità del provvedimento.

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