Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35843/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del Gremito per gravi indizi di partecipazione a un'associazione per delinquere dedita al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Il ricorso per cassazione contestava principalmente: (1) l'attribuzione delle circostanze aggravanti, in particolare la "transnazionalità" e l'aggravante legata all'utilizzo di risorse finanziarie in Stati non ratificanti la Convenzione di Strasburgo, sostenendo che non vi sarebbero elementi indiziari concreti del coinvolgimento del Gremito in attività oltreconfine o di utilizzo di tali risorse; (2) la sussistenza delle esigenze cautelari e la congruità della misura intramuraria, lamentando che il Gremito si sarebbe consegnato alle autorità (rientrato dall'estero) e che il regime degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico sarebbe stato adeguato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo e infondato il secondo. Ha confermato che, a livello indiziario, sussiste la circostanza aggravante della transnazionalità poiché l'associazione si avvaleva di una struttura operativa che operava oltre confine (elementi indiziari: nazionalità del conducente del camion, volumetria delle partite di tabacco, trasferte internazionali del Gremito in Albania e Montenegro e comunicazioni con il capo dell'organizzazione). Analogamente l'aggravante relativa all'utilizzo di risorse in Stati non aderenti alla Convenzione di Strasburgo è stata ritenuta ravvisabile e comunicabile a tutti gli associati, dato il carattere oggettivo dell'aggravante e l'articolazione del sodalizio. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto non superata la doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. per i reati contestati; il comportamento non latitante del ricorrente (rientro dal'estero) è stato considerato equivoco e insufficiente a escludere il pericolo di reiterazione, mentre la misura cautelare intramuraria è stata giudicata adeguata e necessaria anche per recidere i legami criminali, non potendo gli arresti domiciliari con braccialetto garantire uguale efficacia.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamata la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'idoneità della sola misura custodiale intramuraria per taluni delitti: tale presunzione non è stata superata dal ricorrente, essendo i suoi argomenti (es. il rientro dal'estero) equivoci e insufficienti.

  • Convenzione di Strasburgo

    Convenzione del 8 novembre 1990

    L'assenza di ratifica di tale Convenzione da parte di alcuni Stati di provenienza delle risorse (es. Tunisia) costituisce elemento oggettivo che può integrare l'aggravante relativa all'utilizzo di disponibilità finanziarie in Stati non cooperanti; tale aggravante è comunicabile a tutti gli associati a livello indiziario.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'addebito delle spese del giudizio al ricorrente in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La circostanza aggravante della "transnazionalità" richiede, a livello indiziario, la presenza di una struttura operativa che agisca oltreconfine; non è necessario che il singolo evento illecito sia interamente consumato all'estero, basta l'impiego di gruppi o mezzi esteri e trasferte collegate.
  • Le aggravanti di carattere oggettivo (es. uso di risorse in Stati non cooperanti) possono trasmettersi a tutti i partecipanti all'associazione quando l'organizzazione è articolata e il programma criminoso complessivo è condiviso.
  • La doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. resta rilevante nei reati associativi gravi: atti non latitanti o rientri volontari non sono di per sé sufficienti a superarla se non chiariti e contestualizzati dal ricorrente.
  • La valutazione dell'adeguatezza di misure alternative (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) può essere esclusa se il giudice ritiene che solo la custodia intramuraria possa efficacemente recidere legami criminosi o impedire nuove relazioni criminali.
  • In sede cautelare il livello richiesto è quello degli indizi gravi: l'esistenza di trasferte internazionali, comunicazioni con il capo del sodalizio e la dimensione delle partite trafficate sono elementi che, presi insieme, possono fondare la misura cautelare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.