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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31690/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva proposto, davanti al giudice tributario, un ricorso in sede di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una precedente sentenza della stessa commissione tributaria che aveva condannato il Comune al pagamento in suo favore di una somma a titolo di spese processuali. La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo necessario, per instaurare il giudizio di ottemperanza, notificare la sentenza in forma esecutiva e attendere il decorso del termine di 120 giorni previsto da una disciplina richiamata in sentenza. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione di legge, sostenendo che tale presupposto non era richiesto per il giudizio di ottemperanza nel processo tributario e che era sufficiente la messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario con il decorso di 30 giorni.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in materia di contenzioso tributario, il giudizio di ottemperanza è distinto dal giudizio esecutivo civile e serve a rendere effettivo il comando del giudicato, non a procedere a esecuzione coattiva secondo il modello del titolo esecutivo civile. Ne consegue che non trova applicazione il termine di 120 giorni richiamato dal giudice di merito, mentre l'unica condizione per proporre l'ottemperanza è il decorso di 30 giorni dalla messa in mora notificata a mezzo di ufficiale giudiziario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    secondo comma, ultima parte

    nel processo tributario, per proporre il giudizio di ottemperanza è sufficiente il decorso di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario

  • art. 14 d.P.R. n. 669 del 1996

    il termine previsto dalla norma è riferito alle sole procedure esecutive civili e non si applica al giudizio di ottemperanza tributario

  • art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003

    norma richiamata nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne sviluppi un'autonoma interpretazione nel dispositivo motivazionale

  • L. n. 326/2003

    norma di conversione del d.l. n. 269/2003 richiamata nel motivo di ricorso

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudizio di ottemperanza è uno strumento autonomo rispetto all'esecuzione forzata civile: non mira a ottenere coattivamente un titolo esecutivo, ma a rendere effettivo il comando contenuto nel giudicato.
  • Per instaurare il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione non è necessario applicare il termine previsto per le procedure esecutive civili, quando tale termine sia espressamente riferito a queste ultime.
  • In materia di ottemperanza tributaria, in assenza di un termine specifico assegnato all'amministrazione per adempiere al giudicato, la proponibilità del ricorso presuppone il decorso di trenta giorni dalla messa in mora effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario.
  • La declaratoria di inammissibilità fondata sull'applicazione al giudizio di ottemperanza di una regola propria dell'esecuzione civile integra errore di diritto e impone la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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