Cassazione Penale, Sentenza n. 18035/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 c.p.) sostenendo l'assenza dell'elemento psicologico del reato: affermava di essersi semplicemente recato presso una ricevitoria per giocare una scommessa mentre era autorizzato a recarsi in piscina per cure, e quindi non aveva la volontà di sottrarsi all'esecuzione della misura. Inoltre denunciava eccessività della pena, deducendo che doveva applicarsi l'ipotesi lieve dell'art. 385, comma 4, c.p., e contestava l'aumento per recidiva come non adeguatamente motivato rispetto all'attuale pericolosità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sussistente il dolo del reato di evasione, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui il dolo non richiede volontà di sottrarsi definitivamente alla misura ma è integrato dalla conoscenza della misura restrittiva e dalla volontà di allontanarsi dal luogo di esecuzione. Nel caso concreto la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato si fosse allontanato per oltre un chilometro rispetto al percorso verso la piscina, in modo idoneo a sottrarre il controllo degli operanti, e quindi la condotta era inconciliabile con le prescrizioni dell'autorizzazione. È stata altresì esclusa l'applicabilità dell'ipotesi lieve (che richiede il rientro spontaneo o la presentazione alle autorità), e ritenuta legittima l'aumento per recidiva sulla base di precedenti penali recenti e gravi, indicativi di perdurante inclinazione al reato. Conseguentemente è confermata la condanna (pena come determinata in grado di appello) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il dolo del reato di evasione si configura non necessariamente con la volontà di sottrarsi definitivamente alla misura ma con la conoscenza dell'obbligo restrittivo e la volontà di allontanarsi dal luogo di esecuzione; è sufficiente anche un allontanamento temporaneo idoneo a impedire il controllo
L'ipotesi lieve è applicabile solo se la persona evasa rientra spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura o si presenta a un'autorità che può tradurla in carcere; in assenza di tale comportamento l'ipotesi lieve non è configurabile
Criteri per la determinazione della pena e valutazione della pericolosità sociale: il giudice può aumentare la pena in presenza di recidiva quando le pregresse condotte, specialmente se recenti e gravi, evidenziano una perdurante inclinazione al delitto e maggior grado di colpevolezza
Giurisprudenza citata (Sez. 6, Ghouila, 06/03/2012, Rv. 252288)
Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012
Precisione sul concetto di dolo nell'evasione: non è richiesta volontà di sottrarsi definitivamente ma conoscenza della misura e volontà di allontanarsi
Giurisprudenza citata (Sez. 6, Di Martino, 30/05/2019, Rv. 276694)
Sez. 6, n. 35681 del 30/05/2019
Valutazione della distanza e delle modalità dell'allontanamento (es. oltre un chilometro) come elementi idonei a ostacolare il controllo e quindi a caratterizzare la condotta come evasione
Giurisprudenza citata (Sez. 6, 27/10/2020, Rv. 280479)
Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020
Chiarimenti sui presupposti dell'ipotesi lieve: è indispensabile il rientro spontaneo o la consegna a autorità che possa tradurre in carcere
Giurisprudenza citata (Sez. 3, Del Chicca, 16/11/2016, Rv. 270419)
Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016
Sull'uso dei precedenti penali ai fini della determinazione della pena e della pericolosità sociale: le pregresse condotte possono essere valorizzate se dimostrano una perdurante inclinazione al delitto
Massime di principio
- Il dolo del reato di evasione non richiede la volontà di sottrarsi definitivamente alla misura: è sufficiente la conoscenza della misura restrittiva e la volontà di allontanarsi dal luogo di esecuzione, anche temporaneamente
- La valutazione della condotta (distanza percorsa, deviazione dal percorso autorizzato, durata dell'allontanamento e idoneità a ostacolare i controlli) è cruciale per distinguere una semplice inosservanza autorizzata da una evasione
- L'ipotesi lieve ex art. 385, comma 4, c.p. si applica solo se l'evaso rientra spontaneamente nel luogo di esecuzione o si presenta alle autorità: la mera cessazione dell'allontanamento non è sufficiente
- La recidiva e l'aumento di pena possono essere legittimamente applicati quando precedenti penali recenti e gravi indicano una perdurante pericolosità sociale; il giudice deve motivare con riferimento alla capacità a delinquere e al grado di colpevolezza
- Nelle contestazioni di dolo per evasione, argomentazioni basate su motivazioni soggettive dell'imputato (es. 'mi sono fermato solo per una breve sosta') devono essere confrontate con elementi oggettivi quali distanza, tempo e ostacolo ai controlli per essere persuasive
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