Cassazione Penale, Sentenza n. 03796/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava nullità e vizio di motivazione per violazione di norme processuali: in particolare si contestava che, all'udienza del 27 marzo 2024, l'imputato detenuto non era stato tradotto e che la dichiarazione di rinuncia a comparire raccolta dall'Ufficio Matricola riguardava un diverso procedimento (per cui l'imputato era detenuto) e non l'udienza davanti al giudice Velardi. Si sosteneva quindi che l'ordinanza che dichiarava l'imputato assente fosse nulla e che la sentenza conseguente fosse invalidata. Si contestava altresì la ricostruzione della Corte di appello, secondo cui dal verbale risultava che non vi erano altri procedimenti penali per lo stesso giorno e che la rinuncia raccolta era riferibile correttamente al procedimento del 27 marzo, nonostante la rinuncia non riportasse elementi identificativi del processo odierno e potesse contenere un errore di data da parte del detenuto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le censure: ha confermato la valutazione della Corte di appello secondo cui dal verbale e dagli accertamenti di cancelleria non risultavano altri procedimenti fissati per quel giorno e, quindi, la rinuncia alla comparizione raccolta dall'Ufficio Matricola si poteva ritenere riferita all'udienza del 27 marzo. Pertanto non è stata riconosciuta la nullità processuale dedotta dal ricorrente. Quanto al merito degli illeciti, la Corte di appello aveva dichiarato il reato di commercio di prodotti con segni falsi estinto per prescrizione e aveva confermato la condanna per il reato di ricettazione, riconoscendo la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, ritenuta equivalente all'aggravante contestata e rideterminando la pena in quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa; tale statuizione è stata confermata
Norme richiamate
art. 517 c.p. (detenzione, fabbricazione e commercio di prodotti con segni falsi)
Il reato è stato ritenuto estinto per prescrizione dalla Corte di appello; la Corte ha quindi dichiarato non doversi procedere per questo capo di imputazione
La responsabilità per ricettazione è stata confermata; la pena è stata ridotta tenendo conto della particolare tenuità del fatto
art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto)
La Corte di appello ha riconosciuto la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto e l'ha ritenuta equivalente all'aggravante contestata, riducendo la pena a quattro mesi e 200 euro di multa
Norme processuali sulla validità della rinuncia alla comparizione del detenuto e sulla traduzione
La Corte ha ritenuto che la rinuncia raccolta dall'Ufficio Matricola fosse valida e riferibile all'udienza contestata, anche in assenza di specifici riferimenti al procedimento nel modulo di rinuncia, e che l'assenza della traduzione non determinasse la nullità dedotta dal ricorrente
Massime di principio
- La rinuncia a comparire raccolta dall'Ufficio Matricola di un istituto penitenziario può essere considerata valida anche se il modulo non riporta tutti i riferimenti identificativi del singolo procedimento, purché dagli atti e dagli accertamenti di cancelleria emerga l'assenza di altri procedimenti fissati per la stessa data e non sussistano elementi concreti di errore
- La mera possibilità ipotetica che il detenuto abbia indicato una data sbagliata non è sufficiente a caratterizzare una nullità: la difesa deve fornire elementi specifici e non conjecturali per dimostrare che la rinuncia non si riferiva all'udienza celebrata
- Quando più capi di imputazione sono presenti, è possibile che alcuni siano dichiarati estinti per prescrizione mentre altri restino efficaci; la prescrizione può quindi determinare la cessazione del procedimento solo per i reati interessati
- La circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) può essere valorizzata anche in presenza di aggravanti, arrivando a neutralizzarle se ritenuta equivalente, con conseguente significativo abbassamento della pena
- Per ottenere l'annullamento di una sentenza per vizio procedurale il ricorrente deve dimostrare in modo preciso e circostanziato l'illegittimità formale (ad es. effettiva mancanza della traduzione o inequivocabile incongruenza della rinuncia), non basandosi su argomentazioni ipotetiche
- I controlli di cancelleria e i verbali d'udienza costituiscono elementi probatori importanti per valutare la regolarità del procedimento e la validità di dichiarazioni rese dal detenuto tramite l'Ufficio Matricola
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