Cassazione Civile, Ordinanza n. 26313/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso presentata dal ricorrente dopo l'adesione alla definizione agevolata dei carichi e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre rilevato che, essendo l'INPS rimasto intimato e non costituito, non vi era luogo a provvedere sulle spese. La Corte ha infine escluso i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un professionista aveva proposto opposizione avverso un avviso di addebito per contributi previdenziali richiesti dall'INPS in relazione all'iscrizione alla gestione separata. La corte d'appello aveva rigettato l'opposizione ritenendo non maturata la prescrizione, poiché il termine era stato sospeso per doloso occultamento del credito, desunto dalla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione reddituale. In cassazione il ricorrente aveva articolato tre motivi: contestava anzitutto l'esistenza dell'obbligo di iscrizione per asserita mancanza di abitualità dell'attività professionale; deduceva poi la prescrizione del debito; infine invocava l'inapplicabilità delle sanzioni alla luce di Corte cost. n. 104/2022. Successivamente, però, il ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi (rottamazione-quater ex art. 1, commi 231-252, L. 197/2022) e ha rinunciato al ricorso, chiedendo la conseguente estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 1, commi 231-252, L. 197/2022
La definizione agevolata dei carichi è stata considerata quale fatto sopravvenuto che ha giustificato la rinuncia al ricorso e l'estinzione del giudizio.
Corte cost. n. 104/2022
La pronuncia era richiamata dal ricorrente a sostegno dell'asserita inapplicabilità delle sanzioni, ma non è stata esaminata nel merito per intervenuta rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per effetto dell'adesione a una definizione agevolata dei carichi determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia del ricorrente e la controparte è rimasta soltanto intimata, non si provvede sulle spese processuali.
- In caso di estinzione del giudizio, la Corte può rilevare l'assenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
- Le questioni di merito relative all'obbligo contributivo, alla prescrizione e alle sanzioni restano assorbite se il ricorso viene rinunciato prima della decisione nel merito.
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