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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35480/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'unico motivo era generico e privo dei requisiti dell'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.; non ha quindi esaminato nel merito la doglianza relativa all'art. 129 c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Decisione del 22 settembre 2026.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro un provvedimento della Corte d'appello di Bologna. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto la censura del tutto generica: a fronte della motivazione giudicata adeguata e congrua, il ricorrente non aveva indicato gli elementi posti a fondamento della doglianza, impedendo al giudice dell'impugnazione di individuarne i rilievi e di esercitare il proprio sindacato. Il testo non precisa i fatti contestati, il reato, né l'esito sostanziale del procedimento di merito.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazionedi legge in ordine alla verifica della sussistenzadi cause di proscioglimento aisensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico

    La decisione non interpreta nel merito l'obbligo di rilevare le cause di proscioglimento previsto dall'art. 129 c.p.p.; dichiara inammissibile la relativa doglianza perché generica.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    a fronte diuna motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato, non indicagli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo algiudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propriosindacato

    Il motivo d'impugnazione è generico e inammissibile quando, pur contestando una decisione motivata in modo adeguato e congruo, non individua gli elementi a fondamento della censura, così da non consentire al giudice dell'impugnazione di identificare i rilievi e svolgere il proprio controllo.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il motivo d'impugnazione che, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato, non indica gli elementi posti a fondamento della censura e non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il proprio sindacato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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