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Sentenza

Sentenza del 25/03/2015 n. 5978 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

N.S. ha impugnato l’avviso di liquidazione emesso in occasione della registrazione della sentenza costitutiva del Tribunale di Messina ex art. 2932 c.c., che aveva trasferito a suo favore una porzione di edificio costruita dal promittente venditore, dopo che il prezzo complessivo di lire 107.500.000 era stato interamente pagato. L’Ufficio aveva richiesto le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Il contribuente sosteneva che la cessione, effettuata da un’impresa costruttrice e assoggettata a IVA, dovesse beneficiare del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro e che fosse quindi illegittima l’imposizione proporzionale; contestava inoltre l’argomento della CTR secondo cui sarebbe stata necessaria la prova dell’emissione della fattura. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR Sicilia, sezione staccata di Messina, con sentenza n. 6/11/2008, depositata il 4 dicembre 2009, aveva confermato il rigetto. In cassazione il contribuente ha proposto un solo motivo, denunciando violazione della disciplina IVA, dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 e delle norme sulle imposte ipotecaria e catastale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la sentenza ex art. 2932 c.c. ha natura costitutiva e produce il trasferimento della proprietà; la sua registrazione è quindi soggetta all’imposta proporzionale prevista dall’art. 8, lett. a), della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, oltre alle conseguenti imposte ipotecaria e catastale. Il principio di alternatività IVA/registro non esclude tale tassazione: l’IVA riguarda la cessione del bene, mentre l’imposta proporzionale colpisce la sentenza che realizza il trasferimento. La Corte ha precisato che la mancata prova dell’emissione della fattura, valorizzata dalla CTR, era irrilevante e ha corretto su questo punto la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., lasciando fermo il dispositivo conforme a diritto. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, poiché l’Agenzia non si è costituita né ha svolto difese. La Corte ha esaminato il ricorso dopo il diniego dell’istanza di definizione agevolata della lite pendente.

Norme richiamate

  • Art. 8, lett. a), Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986

    Si tratta, dunque, di pronuncia, di natura costitutiva, avente effetto traslativo del diritto reale di proprietà sul bene promesso in vendita con il preliminare rimasto inadempiuto, che rientra nella previsione dell'art. 8, lett. a) della Tariffa, Parte prima, allegata D.P.R. n. 131 del 1986, per la quale si applica la stessa imposta di registro (proporzionale) stabilita per il corrispondente atto, non rientrandosi, nella fattispecie in esame, in alcuna delle ipotesi che legittimano la sottoposizione dell'atto giudiziario a tassazione in misura fissa.

    La sentenza costitutiva che trasferisce la proprietà in luogo del contratto definitivo non concluso è assoggettata all’imposta di registro proporzionale prevista per il corrispondente atto; nel caso concreto non ricorrevano le condizioni per l’imposta fissa.

  • Art. 40 del D.P.R. n. 131/1986

    In effetti non è invocabile nella fattispecie il suddetto principio di alternatività, perchè è la cessione del bene in sè ad essere assoggettata ad Iva, per la quale il promittente acquirente aveva già interamente corrisposto il prezzo, comprensivo del relativo tributo, pur non essendone seguita fatturazione da parte del costruttore venditore, mentre oggetto della tassazione, con l'imposta proporzionale di registro (e le conseguenti imposte ipotecaria e catastale) è la sentenza del Tribunale in forza della quale si è verificato l'effetto traslativo della proprietà sul cespite che avrebbe dovuto conseguire all'atto definitivo di compravendita non concluso per inadempimento del promittente alienante.

    L’alternatività opera distinguendo i presupposti: l’IVA grava sulla cessione del bene, mentre la registrazione della sentenza che produce il trasferimento è autonomamente soggetta a imposta proporzionale di registro e alle relative imposte ipotecaria e catastale. La mancata fatturazione non elimina questa tassazione.

  • Art. 384 c.p.c., ultimo comma

    In tal senso va corretta, ex art. 384 c.p.c. , u.c., la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme a diritto.

    La Corte di cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto; qui ha sostituito la ragione addotta dalla CTR, reputando irrilevante la mancata prova della fattura, senza cassare la decisione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza ex art. 2932 c.c. trasferisce la proprietà al posto del contratto definitivo inadempiuto, la registrazione della sentenza è soggetta all’imposta proporzionale di registro prevista per il corrispondente atto, salvo che ricorra una specifica ipotesi di tassazione fissa.
  • Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro va applicato considerando il distinto oggetto dei tributi: l’IVA sulla cessione del bene non esclude necessariamente l’imposta proporzionale dovuta per la registrazione della sentenza che produce il trasferimento.
  • La mancata emissione o prova della fattura da parte del venditore non è, da sola, decisiva per stabilire il regime di registro applicabile alla sentenza; la tassazione qui deriva dalla natura e dagli effetti dell’atto giudiziario.
  • In cassazione, se l’esito della decisione è giuridicamente corretto ma la motivazione è errata, la Corte può correggere la motivazione e rigettare il ricorso, mantenendo fermo il dispositivo.

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