Cassazione Penale, Sentenza n. 19916/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi collegati all'elemento soggettivo (dolo) della bancarotta impropria da operazioni dolose (capo 2). Si lamenta che la Corte d'appello non abbia valutato correttamente e compiutamente: l'incidenza del debito erariale sulla posizione complessiva della cooperativa; se l'omesso versamento delle imposte costituisse una scelta gestionale preordinata alla sistematica inadempienza e quindi a un'operazione dolosa; la rilevanza dei pagamenti parziali documentati (F24 per complessivi €173.159,64 dal 2005 al 2011) e degli altri adempimenti verso dipendenti e fornitori; lo status di socio-lavoratore, le difficoltà dovute alla concorrenza, l'inaffidabilità dei precedenti consulenti contabili e l'intervento del nuovo consulente dal 2008. Si contesta inoltre il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado senza autonoma valutazione critica delle prove e delle eccezioni difensive.
La decisione
La Corte di legittimità (Corte di Cassazione) ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione della Corte d'appello per mancata valutazione e mancata risposta alle specifiche doglianze sull'elemento soggettivo: in particolare non è stato adeguatamente valutato se i pagamenti parziali e le iniziative del ricorrente fossero funzionali alla gestione della crisi e non a una scelta dolosa volta ad "allungare la vita" della cooperativa. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per un nuovo esame. La decisione contiene, inoltre, precisazioni sulla definizione giuridica del dolo nelle operazioni dolose di bancarotta e sul requisito della prevedibilità concreta del dissesto.
Norme richiamate
Riferimento alla norma che disciplina le fattispecie di bancarotta; la Corte ricorda che le operazioni dolose consistono in scelte gestionali o atti intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria dell'impresa.
Norma richiamata in relazione agli effetti e alle modalità della bancarotta; la Corte segnala la necessità di valutare l'elemento soggettivo (dolo) con riferimento alle operazioni dolose contestate.
art. 219, comma 2, n. 1, L. Fall.
Aggravante richiamata (esclusa per il capo 1 dalla Corte d'appello); la Corte prende atto dell'esclusione e si concentra sull'analisi del dolo per il capo 2.
Richiamato nella motivazione giurisprudenziale per sottolineare il principio della necessità di un rapporto di causalità psichica: l'agente deve potersi rappresentare il dissesto come sviluppo prevedibile delle operazioni dolose, evitando una responsabilità oggettiva.
Massime di principio
- Per integrare la bancarotta fraudolenta da operazioni dolose non basta il semplice mancato versamento di tributi: è necessario dimostrare una scelta gestionale consapevole e voluta di compiere operazioni (o omissioni) intrinsecamente pericolose che rendano prevedibile, in concreto, il dissesto societario.
- La prevedibilità del dissesto deve essere valutata concretamente, sul caso concreto, valorizzando tutte le circostanze: l'esistenza di debiti erariali rilevanti può essere indizio, ma non determina automaticamente il reato senza prova del dolo sulle operazioni.
- I pagamenti parziali e le misure adottate per la gestione della crisi (es. versamenti F24, pagamenti a dipendenti/fornitori, interventi consulenziali) possono indicare l'assenza di una scelta dolosa e devono essere esaminati e motivati dal giudice; non possono essere liquidati come meri tentativi di "allungare la vita" senza adeguata analisi.
- Il giudice d'appello deve rispondere in modo motivato e specifico alle censure difensive e valutare autonomamente la documentazione prodotta dalla difesa; il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado è insufficiente quando siano emerse nuove o specifiche contestazioni probatorie.
- Occorre richiedere non solo un nesso di causalità materiale ma anche un nesso di causalità psichica: l'agente deve poter prevedere il dissesto come sviluppo logicamente prevedibile delle operazioni dolose compiute.
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