Cassazione Civile, Ordinanza n. 40859/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale richiedeva contributi per l'iscrizione alla gestione separata nei confronti di un architetto che, oltre all'attività professionale, svolgeva anche lavoro subordinato. I giudici di merito avevano annullato l'avviso ritenendo, da un lato, insussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata e, dall'altro, comunque intervenuta la prescrizione dei crediti contributivi. In cassazione l'ente proponeva due motivi: con il primo contestava la negazione dell'obbligo di iscrizione e del correlato obbligo contributivo; con il secondo deduceva l'erroneità della statuizione sulla prescrizione.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente la questione della prescrizione, rilevando che, poiché il termine decorre dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, nella specie esso era già spirato. Ha quindi rigettato il secondo motivo di ricorso perché infondato. Quanto al primo motivo, relativo alla sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata, lo ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggere la decisione; essendo definitiva quella sulla prescrizione, l'eventuale accoglimento dell'altra censura non avrebbe comunque potuto determinare la cassazione della sentenza. Il ricorso è stato quindi respinto nella sostanza, con condanna dell'ente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito si fonda su due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerne il dispositivo, l'impugnazione che colpisca solo una di esse è inammissibile per difetto di interesse, se l'altra resta ferma e idonea a mantenere la decisione.
- In materia di contributi previdenziali, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che, se tale termine risulta spirato, la pretesa contributiva è prescritta.
- La censura relativa all'esistenza dell'obbligo contributivo non può produrre effetti utili quando la decisione impugnata resta comunque sorretta da una autonoma ratio di prescrizione non validamente attaccata.
Come è indicizzato
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