Sentenza del 24/01/2018 n. 59 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo notificato da Equitalia per un debito complessivo di 16.037,83 euro, sostenendo che il fermo violasse l'articolo 20 della legge n. 44/1999. Tale norma consente alle vittime di usura ed estorsione, per le quali sia stata richiesta l'elargizione prevista dalla legge, di beneficiare della proroga di tre anni degli adempimenti fiscali con scadenza entro un anno dalla data dell'evento lesivo. Il contribuente sosteneva che la decorrenza dovesse essere individuata nel provvedimento prefettizio del 6 agosto 2009. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'indeterminatezza del ricorso e, nel merito, ha sostenuto che mancava l'indicazione documentata della precisa data dell'evento lesivo, elemento indispensabile per verificare quali debiti fiscali rientrassero nella sospensione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente, e ha rigettato il ricorso contro il preavviso di fermo. Il giudice ha stabilito che il termine di un anno previsto dall'articolo 20, comma 2, della legge n. 44/1999 non decorre dalla data del provvedimento prefettizio o dalla sentenza penale, perché tali atti accertano un presupposto già esistente e non costituiscono l'evento lesivo. Per il reato di usura, l'evento lesivo deve essere collegato al momento della pattuizione usuraria oppure, secondo l'orientamento richiamato, alla denuncia o al primo atto processuale dal quale la vittima abbia avuto conoscenza certa del procedimento. Poiché il contribuente non ha prodotto documentazione idonea a individuare con certezza tale data, non è stato possibile applicare la sospensione. È stato inoltre riconosciuto che il preavviso di fermo rientra astrattamente tra gli adempimenti fiscali sospendibili, ma solo quando siano provati tutti i requisiti temporali previsti dalla legge. L'appello incidentale sulle spese è stato rigettato e le spese di entrambi i gradi sono state compensate per l'incertezza normativa.
Norme richiamate
Legge n. 44 del 1999, articolo 20, comma 2
i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni
La proroga opera soltanto per gli adempimenti fiscali la cui scadenza ricade nel periodo di un anno successivo all'evento lesivo. È quindi indispensabile provare la data precisa da cui calcolare tale periodo.
Legge n. 44 del 1999, articolo 20, comma 7
la sospensione dei termini ... ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale
Il parere prefettizio non individua né sostituisce la data dell'evento lesivo; costituisce un passaggio relativo all'ammissione al beneficio e non fa decorrere automaticamente la sospensione.
Legge n. 44 del 1999, articoli 3, 5, 6 e 8
Prevedono le forme di elargizione e gli interventi di solidarietà in favore delle vittime di usura ed estorsione, il cui accesso costituisce il presupposto per i benefici collegati dall'articolo 20.
Decreto legislativo n. 546 del 1992, articolo 18
Il ricorso tributario deve indicare in modo determinato l'oggetto della domanda e i motivi dell'impugnazione; l'assenza o l'incertezza di tali elementi può comportare l'inammissibilità.
Decreto legislativo n. 546 del 1992, articolo 36
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e coerente sulle questioni controverse.
Sentenza della Corte costituzionale n. 457 del 23 dicembre 2005
Ha ricondotto il ruolo del prefetto a una funzione consultiva e non decisoria, lasciando al giudice la valutazione dei presupposti sostanziali per la sospensione.
Massime di principio
- Per ottenere la sospensione degli adempimenti fiscali prevista per le vittime di usura o estorsione non basta dimostrare l'ammissione al beneficio o produrre il provvedimento prefettizio: occorre provare documentalmente la data dell'evento lesivo.
- La data dell'evento lesivo non coincide automaticamente con la data della sentenza penale, del suo passaggio in giudicato o del provvedimento prefettizio di concessione dell'elargizione.
- Nel caso dell'usura, la data può essere individuata nel momento della pattuizione usuraria; secondo l'orientamento richiamato, può rilevare anche la data della denuncia o del primo atto processuale che abbia reso certa alla vittima l'esistenza delle indagini o del procedimento.
- Gli atti di riscossione, compreso il preavviso di fermo amministrativo, possono rientrare tra gli adempimenti sospendibili, ma soltanto se la relativa scadenza ricade nel periodo protetto e se tutti i presupposti temporali sono dimostrati.
- Chi invoca il beneficio deve indicare con precisione la data dell'evento, gli adempimenti interessati, le relative scadenze e il collegamento con la procedura prevista dalla legge; in mancanza, il ricorso può essere rigettato anche se il beneficio antiracket o antiusura è stato riconosciuto.
- Il provvedimento prefettizio accerta o consente l'accesso al beneficio, ma non crea retroattivamente l'evento lesivo né determina automaticamente la decorrenza della sospensione.
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