Sentenza del 24/01/2018 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Avviso di accertamento - Iva - Violazione obbligo contraddittorio - Invalidità dell'atto -Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento relativo all'IVA, deducendo la violazione dell'obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emanazione dell'atto. Poiché l'IVA è un tributo armonizzato, il contribuente sostiene che l'omessa partecipazione procedimentale abbia leso il proprio diritto di difesa.
La decisione
La violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale può comportare l'invalidità dell'avviso di accertamento in materia di IVA. Tuttavia, l'invalidità non deriva automaticamente dalla sola omissione formale: il contribuente deve indicare concretamente, nel giudizio, quali specifiche ragioni, eccezioni o elementi avrebbe potuto far valere se fosse stato tempestivamente coinvolto nel procedimento. La decisione è quindi favorevole al contribuente solo quando tale prova della concreta utilità del contraddittorio viene fornita.
Norme richiamate
Principio del contraddittorio endoprocedimentale in materia di tributi armonizzati
La violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento, purché il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere.
Per l'IVA, l'Amministrazione deve consentire al contribuente di partecipare al procedimento prima dell'adozione dell'atto, quando tale obbligo è applicabile. L'omissione determina l'invalidità dell'accertamento solo se il contribuente dimostra che il contraddittorio avrebbe potuto avere un'utilità concreta e non si limita a lamentare una violazione meramente formale.
Massime di principio
- In materia di IVA, l'omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale può rendere invalido l'avviso di accertamento.
- Il contribuente deve indicare specificamente quali difese, documenti o chiarimenti avrebbe presentato e in che modo avrebbero potuto incidere sull'accertamento.
- La contestazione non può fondarsi soltanto sull'assenza del contraddittorio in astratto: è necessario dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- L'Amministrazione può sostenere la validità dell'atto evidenziando l'assenza di una concreta utilità del contraddittorio o l'impossibilità che le deduzioni del contribuente incidessero sul risultato dell'accertamento.
- La regola riguarda specificamente i tributi armonizzati, come l'IVA, e non va automaticamente estesa a ogni tipologia di tributo o a ogni procedimento senza verificare la disciplina applicabile.
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