Sentenza del 24/01/2018 n. 172 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
TERMINE PER L'ACCERTAMENTO - Omessa indicazione in dichiarazione dei costi sostenuti con fornitori residenti in paesi a fiscalità privilegiata -- art. 43 d.p.r. 600/1973 - Criteri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria può contestare l'omessa indicazione separata, nella dichiarazione dei redditi, dei costi e degli altri componenti negativi sostenuti con fornitori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, come richiesto dall'articolo 110, comma 11, del TUIR. La questione consiste nello stabilire se si applichi il termine ordinario del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione oppure il termine più lungo del quinto anno, previsto per l'omessa presentazione della dichiarazione.
La decisione
La sentenza stabilisce che l'omessa indicazione dei costi nella dichiarazione non equivale a omessa presentazione della dichiarazione. Pertanto, l'accertamento deve essere notificato entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. 600/1973. Il termine del quinto anno si applica esclusivamente quando la dichiarazione sia stata omessa. Un accertamento notificato oltre il termine ordinario del quarto anno è quindi tardivo e non valido.
Norme richiamate
Articolo 110, comma 11, TUIR
La società che acquista beni o servizi da fornitori situati in Paesi a fiscalità privilegiata deve indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi le spese sostenute e gli altri componenti negativi.
La norma impone un obbligo dichiarativo specifico e separato, ma la sua violazione configura un'omessa indicazione all'interno di una dichiarazione presentata, non un'omessa dichiarazione.
Articolo 43, d.P.R. 600/1973
Il termine del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione si applica unicamente all'ipotesi di omessa dichiarazione.
Quando la dichiarazione è stata presentata, anche se contiene un'omissione relativa a specifici costi, l'accertamento deve essere notificato entro il quarto anno successivo. Il termine quinquennale riguarda esclusivamente l'assenza totale della dichiarazione.
Massime di principio
- L'omessa indicazione di un elemento nella dichiarazione non deve essere automaticamente equiparata all'omessa presentazione della dichiarazione: per determinare il termine di accertamento occorre distinguere tra dichiarazione presentata ma incompleta e dichiarazione completamente omessa.
- In presenza di una dichiarazione validamente presentata, l'Amministrazione finanziaria deve rispettare il termine ordinario previsto per le dichiarazioni presentate, anche quando contesta costi non indicati o indicati in modo irregolare.
- Il termine più lungo previsto per l'omessa dichiarazione è applicabile solo quando il contribuente non ha presentato alcuna dichiarazione per il periodo d'imposta interessato.
- Nelle contestazioni relative a costi soggetti a obblighi dichiarativi specifici, è opportuno verificare separatamente sia l'eventuale violazione sostanziale sia la tempestività dell'accertamento.
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