Sentenza del 24/01/2018 n. 271 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Appello - Sentenza impugnata - Motivazione - Richiamo ad altra sentenza - Nullità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l’avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato la rendita della centrale idroelettrica residua dopo lo scorporo di una porzione di capannone. Deduceva, tra l’altro, la carenza di motivazione dell’avviso, l’eccessività della rendita attribuita, l’illegittimità del criterio di valorizzazione e chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte di Cassazione su una controversia relativa alla rendita dell’intero complesso. La sentenza di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso limitandosi a richiamare una precedente sentenza, senza esplicitare il regolamento giuridico applicabile.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado perché fondata esclusivamente sul richiamo a un’altra decisione, peraltro non ancora passata in giudicato, senza indicare in modo autonomo e concreto il comando giudiziale e le regole applicabili. Tuttavia, decidendo nel merito, ha confermato integralmente l’avviso di accertamento. Ha ritenuto corretto calcolare la rendita residua partendo dalla rendita complessiva accertata dall’Ufficio e sottraendo quella relativa alla porzione scorporata, anziché utilizzare la rendita originariamente dichiarata dalla società. Ha inoltre considerato adeguatamente motivato l’avviso e ha respinto la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c., ritenendo insussistente un rapporto di pregiudizialità o dipendenza tra i giudizi. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2909 del codice civile
La sentenza fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudice deve formulare una decisione autonoma, chiara ed eseguibile, idonea a fare stato tra le parti. Il mero richiamo a una sentenza resa in altro giudizio, soprattutto se non definitiva e priva di contenuti esplicitati, non soddisfa questo requisito.
Art. 295 del codice di procedura civile
La sospensione necessaria presuppone un rapporto di pregiudizialità o dipendenza tra procedimenti. Non è sufficiente che le cause riguardino elementi fattuali o questioni in parte collegate, se hanno oggetto, petitum e presupposti giuridici differenti.
Cassazione, sentenza n. 19110/2005
La motivazione per relationem non può esaurirsi in un rinvio ad una entità giuridica ignota nei contenuti e negli effetti.
Il richiamo ad altra decisione può essere utilizzato solo se il giudice rende conoscibili i contenuti rilevanti della pronuncia richiamata e ne verifica l’applicabilità al caso concreto; un rinvio generico e acritico può comportare l’inesistenza o la nullità della motivazione.
Massime di principio
- Una sentenza non può fondarsi esclusivamente su un generico richiamo a un’altra pronuncia: deve indicare autonomamente i fatti, le norme applicate e il comando concreto destinato a regolare la controversia.
- Il richiamo a una decisione resa in un diverso giudizio è particolarmente problematico quando quella decisione non è passata in giudicato, perché non produce ancora gli effetti vincolanti previsti dall’art. 2909 c.c.
- La nullità della sentenza di primo grado per motivazione insufficiente non implica necessariamente la vittoria del ricorrente: il giudice d’appello può esaminare il merito e confermare l’atto impugnato.
- In materia catastale, dopo lo scorporo di una porzione immobiliare, la rendita residua deve essere determinata prendendo come base la rendita effettivamente vigente negli atti catastali, inclusa quella già accertata dall’Ufficio, e non una rendita dichiarata precedentemente ma ormai sostituita.
- Un avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando espone il criterio di calcolo in modo sufficiente a consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
- La sospensione necessaria del processo non opera quando il giudizio pendente riguarda un diverso oggetto e la decisione non dipende giuridicamente dall’esito dell’altro procedimento.
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