Sentenza del 24/01/2018 n. 62 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
ICI - Soggetti passivi - Mutamento destinazione - Comunicazione - Coniugi comproprietari - Dovuta ad entrambi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, contestando l'omessa dichiarazione dell'area edificabile, la determinazione del valore venale, l'utilizzabilità edificatoria del terreno, il difetto di motivazione degli avvisi, la lesione del legittimo affidamento, la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale e, soprattutto, l'omessa comunicazione personale del mutamento di destinazione urbanistica previsto dall'art. 31, comma 20, della legge n. 289/2002. Il Comune aveva comunicato tale mutamento urbanistico soltanto al coniuge comproprietario.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo adeguatamente motivati gli avvisi e legittima la determinazione del valore dell'area. Ha respinto anche le contestazioni relative all'inutilizzabilità del terreno, al legittimo affidamento e al contraddittorio procedimentale. Tuttavia, ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla mancata comunicazione personale alla contribuente del mutamento di destinazione urbanistica. La comunicazione al solo coniuge non è stata considerata sufficiente, poiché ciascun comproprietario è autonomamente soggetto passivo dell'ICI. L'imposta principale resta quindi dovuta, ma sono stati annullati gli atti limitatamente a sanzioni e interessi, in applicazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 31, comma 20, legge n. 289/2002
I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.
La comunicazione del mutamento di destinazione urbanistica è una garanzia personale del contribuente e deve essere indirizzata a ciascun proprietario o comproprietario soggetto passivo dell'imposta. La comunicazione al solo coniuge non è sufficiente.
Art. 10, comma 2, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La violazione degli obblighi informativi dell'amministrazione, quando incide sull'affidamento e sulla buona fede del contribuente, può impedire l'applicazione di sanzioni e interessi, pur lasciando dovuta l'imposta principale.
D.lgs. n. 504/1992
In materia di ICI, ciascun comproprietario è soggetto passivo dell'imposta in relazione alla propria quota; di conseguenza, gli obblighi informativi destinati al proprietario devono essere assolti nei confronti di ciascun soggetto passivo.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni riproposte in appello, anche quando il giudice di primo grado le abbia assorbite.
Art. 56, D.lgs. n. 546/1992
Nel giudizio tributario d'appello opera l'effetto devolutivo sulle questioni specificamente riproposte dalle parti.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 24823/2015
Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che tale obbligo sia previsto da una specifica disposizione. L'ICI è stata trattata come tributo non armonizzato.
Massime di principio
- Quando un Comune rende edificabile un terreno, la comunicazione prevista dall'art. 31, comma 20, della legge n. 289/2002 deve essere effettuata nei confronti di ciascun proprietario o comproprietario soggetto passivo, non essendo sufficiente l'invio al coniuge o a un altro comproprietario.
- La mancata comunicazione personale non elimina necessariamente l'obbligo di pagare l'imposta principale sull'area edificabile, ma può impedire l'applicazione di sanzioni e interessi se il contribuente non ha ricevuto un'informazione idonea e ha agito in buona fede.
- La qualificazione urbanistica dell'area come edificabile può fondare la pretesa ICI anche se esistono limitazioni pratiche all'edificazione, salvo che tali limitazioni incidano giuridicamente in modo definitivo sulla natura edificatoria del terreno.
- La mancata contestazione di una dichiarazione relativa ad anni precedenti non crea, di per sé, un legittimo affidamento vincolante per gli anni successivi: l'amministrazione può rivalutare la posizione per diversi periodi d'imposta.
- Per i tributi non armonizzati, l'assenza di un contraddittorio preventivo non comporta automaticamente l'annullamento dell'accertamento, salvo specifica previsione normativa.
- Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando espone in modo comprensibile i criteri di calcolo del valore venale e consente al contribuente di difendersi concretamente, anche senza allegare integralmente gli atti pubblici utilizzati come comparazione.
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