Ordinanza n. 1568/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del verbale di non idoneità del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica, n. 96 del 15/09/2022; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 5 febbraio 2026: della graduatoria di concorso approvata con Decreto generale della Pubblica Sicurezza in data 19 dicembre 2025 e pubblicata sul sito istituzionale della Polizia di Stato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di non idoneità alle prove di efficienza fisica e, con motivi aggiunti, graduatoria finale del concorso
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale della commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica che lo aveva dichiarato non idoneo, deducendo che il mancato superamento della prova fosse dipeso da un infortunio occorso durante lo svolgimento della stessa. A sostegno ha prodotto documentazione sanitaria, inclusi ulteriori approfondimenti diagnostici. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria del concorso approvata nel dicembre 2025. Il giudice ha rilevato, inoltre, una questione relativa alla notificazione effettuata nei confronti di un controinteressato mediante PEC, poiché non risultava documentato se l’indirizzo fosse stato acquisito tramite il Registro AgID o fornito dall’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente un adeguato fumus boni iuris. In via sommaria, ha considerato comprovata dalla documentazione sanitaria la prospettazione dell’infortunio verificatosi durante la prova. Ha richiamato l’orientamento secondo cui un singolo infortunio occorso durante una prova di efficienza fisica, per la sua natura eccezionale e straordinaria, non dimostra l’inidoneità fisica del candidato, ma una temporanea inabilità. Ha inoltre ritenuto necessario interpretare le modalità di svolgimento delle prove secondo ragionevolezza, riconoscendo la rilevanza dell’infortunio ai fini della ripetizione della prova. Ha quindi ordinato all’amministrazione di riammettere il ricorrente alla procedura e di consentirgli di svolgere le prove di efficienza fisica in una sessione straordinaria, fissata in una data compatibile con il recupero dall’infortunio, salvo che il protrarsi della condizione renda incompatibile la sessione con documentate e serie esigenze organizzative dell’amministrazione. Quanto alla notificazione al controinteressato, ha chiesto chiarimenti sull’origine dell’indirizzo PEC e ha precisato che, ove non acquisito tramite il Registro AgID, la notificazione dovrà essere rinnovata a mezzo posta prima dell’eventuale integrazione del contraddittorio verso tutti i soggetti indicati in graduatoria. La prosecuzione è stata fissata alla camera di consiglio del 6 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base della valutazione sommaria del fumus boni iuris il TAR ha accolto la domanda e ha adottato una misura propulsiva di riammissione e ripetizione della prova.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito, insieme alle altre norme sulla protezione dei dati personali, il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.
Massime di principio
- L’infortunio singolo, eccezionale e straordinario occorso durante una prova di efficienza fisica non dimostra, di per sé, l’inidoneità fisica del candidato, ma una temporanea inabilità riferibile allo svolgimento della prova.
- Le modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica devono essere interpretate secondo ragionevolezza; pertanto, un infortunio verificatosi durante la prova può assumere rilievo ai fini della ripetizione della medesima.
- In sede cautelare, quando la documentazione sanitaria conferma plausibilmente che il mancato superamento della prova dipende da un infortunio verificatosi durante la prova stessa, il giudice può ordinare la riammissione del candidato alla procedura e lo svolgimento della prova in una sessione straordinaria compatibile con il recupero clinico.
- La fissazione della sessione straordinaria può essere subordinata alla compatibilità con documentate e serie esigenze organizzative dell’amministrazione, qualora la condizione di infortunio si protragga per un periodo particolarmente esteso.
- La notificazione a mezzo PEC nei confronti di un controinteressato richiede la verifica documentale dell’acquisizione dell’indirizzo tramite il Registro AgID o della sua provenienza dall’amministrazione; in mancanza, il giudice può ordinare il rinnovo della notificazione mediante posta prima dell’integrazione del contraddittorio.
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