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Ordinanza

Ordinanza n. 391/2026 - Napoli, Sezione 1

per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e per l'annullamento (quanto al ricorso introduttivo) - avverso il silenzio serbato sull'istanza presentata in data 28/12/2023, a mezzo della quale il Ministero della Giustizia, quale Ente/datore di lavoro del ricorrente, è stato diffidato a corrispondere la somma lorda di € 3.864,89, quale differenza dei ratei di tredicesima maturati nel periodo da gennaio 2022 a ottobre 2022, per il cui periodo è stata liquidata, in luogo della somma lorda di € 12.736,92, la somma lorda di €. 8.872,03, e per l'accertamento del connesso obbligo di provvedere positivamente su detta istanza; - nonché per l'accertamento del diritto a ottenere dal Ministero della Giustizia, a titolo di ratei di tredicesima maturata dal mese di gennaio 2022 al mese di ottobre del 2022 (collocazione in pensione) la somma di €. 12.736,92; - e per l'effetto per la condanna, ex art. 31, co. 3, del d.lgs. n. 104/2010, del Ministero della Giustizia a corrispondere la somma di € 3.864,89, quale differenza dei ratei di tredicesima maturati nel periodo da gennaio 2022 a ottobre 2022, per il cui periodo è stata liquidata, anziché la somma lorda di € 12.736,92, la somma lorda di € 8.872,03; (quanto ai motivi aggiunti depositati il 9/5/2025) per l'annullamento della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, Ufficio II - Sezione Ministeri Vari Napoli prot. n. 213808/2024 del 12/12/2024, nella parte in cui vengono specificati i conteggi di quantificazione della tredicesima spettante al ricorrente per l’anno 2022, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non noti, lesivi degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202405186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di pagamento della differenza dei ratei di tredicesima e nota della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli sui conteggi della tredicesima spettante per il 2022

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha agito per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento del Ministero della Giustizia sull'istanza del 28 dicembre 2023, con cui aveva chiesto il pagamento della differenza tra l'importo lordo di € 12.736,92 ritenuto spettante a titolo di ratei di tredicesima maturati da gennaio a ottobre 2022 e l'importo lordo di € 8.872,03 corrisposto al momento del collocamento in quiescenza, quantificata in € 3.864,89, nonché per l'accertamento del diritto alla complessiva somma di € 12.736,92 e la condanna dell'amministrazione al pagamento della differenza. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli del 12 dicembre 2024, contestando i conteggi della tredicesima per il 2022. Nel corso del giudizio la censura si è concentrata principalmente sulla corretta base di calcolo: secondo il ricorrente, l'importo avrebbe dovuto essere determinato sul lordo di € 9.985,40, indicato nella nota impugnata, anziché sull'imponibile di € 8.872,03, risultante dalla decurtazione della voce "Previdenza Lavoratore" pari a € 1.113,37. Il ricorrente ha dedotto che tale decurtazione fosse erronea e che gli spettasse ancora la differenza richiesta.

La decisione

Il TAR non ha definito la controversia nel merito e ha disposto un incombente istruttorio, ritenendo necessario acquisire chiarimenti sul profilo preminente e assorbente relativo alla decurtazione contributiva. Ha ordinato alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli di depositare una relazione documentata che espliciti le ragioni per cui dall'importo lordo della tredicesima 2022 di € 9.985,40 sia stata sottratta la voce "Previdenza Lavoratore" di € 1.113,37, fino a determinare l'imponibile di € 8.872,03, indicando anche la fonte giuridica della trattenuta. L'Amministrazione deve adempiere entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza all'Avvocatura Distrettuale dello Stato. È stata fissata per il prosieguo l'udienza pubblica del 13 maggio 2026. Nessuna decisione definitiva è stata quindi assunta né sul silenzio-inadempimento, né sull'accertamento del diritto o sulla domanda di pagamento; il testo non contiene una specifica regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.lgs. 104/2010

    condanna del Ministero della Giustizia a corrispondere la somma richiesta

    La disposizione è richiamata quale fondamento della domanda di condanna al pagamento nell'ambito del giudizio sul silenzio, ma l'ordinanza non ne offre un'interpretazione definitiva.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    Richiamato tra le norme processuali poste a fondamento dell'acquisizione di chiarimenti istruttori dall'amministrazione.

  • art. 65, comma 2, c.p.a.

    Richiamato tra le norme processuali utilizzate per disporre l'incombente istruttorio a carico dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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