Parere n. 1774/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS-, contro Citta' Metropolitana di Roma Capitale, e nei confronti di Roma Capitale - Municipio II -, avverso determinazione dirigenziale prot. n. cb/130073/2025 del 22/10/2025 concernente demolizione e ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro gli atti del 22 ottobre 2025 e gli atti presupposti relativi all’ingiunzione di ripristino e alla demolizione di opere edilizie, dichiarato improcedibile a seguito dell’opposizione dell’amministrazione e della richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, della determinazione dirigenziale del 22 ottobre 2025 recante ingiunzione al ripristino dello stato legittimo dei luoghi, nonché degli atti presupposti: la determinazione del 25 luglio 2025 di avvio del procedimento sanzionatorio e sospensione di ulteriori attività edilizie, le relazioni di servizio e le note di accertamento tecnico formate tra maggio e luglio 2025. Gli atti contestavano violazioni degli artt. 16-21 della l.r. n. 15/2008, dell’art. 16, commi 8-10, delle N.T.A. del P.R.G. e degli artt. 93 e 94-bis del d.P.R. n. 380/2001. Prima dell’esame dei motivi di merito, occorreva stabilire l’effetto dell’opposizione al ricorso straordinario presentata da Roma Capitale il 27 marzo 2026 e della conseguente richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto depositata l’opposizione dell’ente locale e l’ha giudicata rituale e tempestiva. In applicazione dell’art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per opposizione, senza esaminare i motivi relativi alla legittimità degli atti edilizi né la domanda cautelare. La Sezione ha ricordato che l’opposizione consente a ciascuna parte di adire il giudice precostituito per legge e che il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione notificata da Roma Capitale il 27 marzo 2026 è stata ritenuta rituale e tempestiva; la sua proposizione determina l’improcedibilità del ricorso straordinario, senza decisione sui motivi di merito.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, d.P.R. 1199/1971
Poiché detta opposizione appare rituale e tempestiva, il ricorso in trattazione deve essere dichiarato improcedibile per opposizione.
La tempestiva e rituale opposizione dell’amministrazione comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario e la trasposizione della controversia nella sede giurisdizionale.
L’istituto dell’opposizione rappresenta, infatti, lo strumento di ciascuna parte per adire il giudice precostituito per legge, in quanto il ricorso straordinario, rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone una concorde volontà di tutte le parti all’utilizzo di tale rimedio.
Il ricorso straordinario è un rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale e il suo utilizzo presuppone la concorde volontà delle parti; l’opposizione consente a ciascuna parte di ottenere la trattazione della controversia davanti al giudice.
Massime di principio
- La rituale e tempestiva opposizione prevista dall’art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971 rende improcedibile il ricorso straordinario e comporta la trattazione della controversia in sede giurisdizionale.
- Il ricorso straordinario è un rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene; ciascuna parte può opporsi per adire il giudice precostituito per legge.
Opposizione e trasposizione di un ricorso straordinario in materia edilizia
Il parere della Sezione I riguarda un ricorso straordinario contro atti di Roma Capitale relativi a opere edilizie e a un’ingiunzione di ripristino. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile perché l’amministrazione ha proposto opposizione chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
Atti impugnati e questione controversa
Il ricorrente aveva chiesto l’annullamento della determinazione del 22 ottobre 2025, recante ingiunzione al ripristino dello stato legittimo dei luoghi, e degli atti presupposti. Tra questi figuravano la determinazione del 25 luglio 2025 di avvio del procedimento sanzionatorio e sospensione di ulteriori attività edilizie, le relazioni di servizio e le note di accertamento tecnico adottate tra maggio e luglio 2025. Le contestazioni edilizie richiamavano gli artt. 16-21 della l.r. n. 15/2008, l’art. 16, commi 8-10, delle N.T.A. del P.R.G. e gli artt. 93 e 94-bis del d.P.R. n. 380/2001.
La questione preliminare decisiva era l’effetto dell’opposizione presentata da Roma Capitale il 27 marzo 2026, con richiesta di trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il parere non esamina nel merito le contestazioni edilizie né decide l’istanza cautelare.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato che agli atti fosse stata depositata copia dell’opposizione e ha ritenuto che essa fosse rituale e tempestiva. Ne ha fatto conseguire l’improcedibilità del ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971.
La Sezione ha richiamato la funzione dell’opposizione: consentire a ciascuna parte di adire il giudice precostituito per legge. Il ricorso straordinario, essendo alternativo al ricorso giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti di utilizzare tale rimedio, secondo i precedenti citati del Consiglio di Stato (Sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396; Sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496).
Esito
Il parere è nel senso di dichiarare improcedibile il ricorso per opposizione. Non è pronunciata una decisione sulla legittimità della demolizione o dell’ingiunzione di ripristino.
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