Cassazione Penale, Sentenza n. 5043/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari (24/02/2023) che aveva accolto il reclamo di Cospito avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza (15/12/2022) che aveva disposto il trattenimento di un telegramma in arrivo privo di mittente. Il Procuratore generale contestava l'interpretazione della normativa e della Circolare DAP, sostenendo che l'anonimato del mittente costituisce di per sé motivo sufficiente per il trattenimento definitivo ai sensi dell'art. 18-ter e delle disposizioni per i detenuti sottoposti a regime 41-bis, e denunciava vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
Il ricorso del Procuratore generale è stato respinto. La Corte ha confermato il principio secondo cui l'anonimato della corrispondenza costituisce un indice di sospetto ma non legittima automaticamente il trattenimento definitivo. Il giudice deve valutare concretamente il contenuto della missiva, il contesto comunicativo, le modalità di trasmissione e il profilo del destinatario. Nel caso concreto il telegramma anonimo conteneva espressioni di vicinanza e solidarietà nel contesto di uno sciopero della fame e, alla luce del contenuto e del contesto, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente escluso il pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto.
Norme richiamate
Stabilisce la possibilità di limitare e di controllare la corrispondenza per esigenze di indagine, prevenzione dei reati e per ragioni di ordine e sicurezza; il trattenimento può essere disposto solo quando l'Autorità giudiziaria riscontri un pericolo concreto e deve essere motivato con elementi specifici desunti dal contenuto e dal contesto della comunicazione.
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Prevede il regime speciale con sottoposizione della corrispondenza al visto di censura; tuttavia l'applicazione delle limitazioni deve rispettare i criteri dell'art. 18-ter: anche per i detenuti in 41-bis il trattenimento definitivo richiede valutazione concreta e motivata.
art. 18 della Circolare DAP n. 3676/2126 del 2 ottobre 2017
Prevede che la corrispondenza in arrivo priva di mittente sia inoltrata all'Autorità giudiziaria per le determinazioni di competenza; non impone un obbligo di trattenimento automatico da parte del magistrato, ma richiede la valutazione giudiziale del contenuto e del contesto.
art. 38 D.P.R. n. 230/2000 (Regolamento esec. Ord. pen.)
Norme regolamentari esecutive in materia di corrispondenza che si coordinano con l'art. 18-ter: il regime di controllo e i relativi limiti devono essere applicati nei termini previsti dalla legge e con adeguata motivazione.
art. 15 Cost.
Principio costituzionale che richiede che ogni limitazione dei diritti (qui la libertà e segretezza della corrispondenza) avvenga con atto motivato e secondo i limiti di legge; impone che il controllo giudiziario sia sostanziale e non meramente formale.
Massime di principio
- La presenza di un mittente anonimo in una comunicazione indirizzata a un detenuto in 41-bis costituisce un indice di sospetto, ma non è di per sé sufficiente a giustificare il trattenimento definitivo della corrispondenza.
- Il magistrato deve compiere una valutazione concreta e motivata basata sul contenuto del messaggio, sul contesto comunicativo, sulle modalità di trasmissione e sul profilo del destinatario; la decisione deve indicare gli elementi concreti da cui si desume il pericolo.
- Le disposizioni amministrative (circolari) che disciplinano i flussi per il circuito 41-bis possono prevedere l'inoltro di corrispondenze anonime all'Autorità giudiziaria, ma non possono sostituirsi al giudizio motivato richiesto dalla legge e dalla Costituzione.
- Nella valutazione assumono rilievo elementi come la tipologia del mezzo (telegramma, raccomandata, cartolina), l'eventuale tenore criptico del testo, l'uso di mittenti fittizi o di modalità irregolari di trasmissione, la frequenza di invii e la natura del reato o del ruolo del detenuto.
- Se dalla lettura emerge un messaggio privo di contenuti pericolosi (es. espressioni di solidarietà, notizie non criptiche), il trattenimento non è giustificato; viceversa, contenuti che facilitano contatti illeciti o trasmettono istruzioni possono legittimarlo.
- In situazioni analoghe è opportuno che l'ufficio di censura inoltri tempestivamente la comunicazione all'Autorità giudiziaria quando manchi il mittente; il magistrato, nel decidere, deve sempre fornire motivazione puntuale e riferita agli elementi concreti del caso.
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