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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03052/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge il dettaglio dei reati contestati, se non il riferimento generico ai "reati ascrittigli" e alla conferma della responsabilità in appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo. Con il primo motivo ha dedotto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato agli agenti di polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti. Con gli altri due motivi ha contestato la motivazione della decisione di merito, lamentando vizi logici nell'argomentazione con cui la Corte territoriale lo aveva ritenuto responsabile dei reati ascrittigli. La Suprema Corte ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse con le argomentazioni della sentenza di primo grado sul tema dell'utilizzabilità delle dichiarazioni e che, quanto agli ulteriori motivi, non fossero evidenziate manifeste illogicità della motivazione d'appello.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che contesta l'utilizzabilità di dichiarazioni rese all'immediatezza dei fatti deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e con le argomentazioni eventualmente già sviluppate nei gradi di merito; la mera riproposizione della censura, senza tale confronto, è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
  • I motivi di ricorso che denunciano vizi logici della motivazione devono evidenziare manifeste illogicità e non possono limitarsi a una critica generica o a una diversa lettura del materiale probatorio.
  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando non assolve all'onere di specificità richiesto, cioè quando non si confronta con le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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