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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41246/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato e aveva dichiarato l'assenza di DE FRANCISCI nel giudizio di appello. Il ricorrente deduce la nullità delle notifiche: il decreto di citazione in appello non fu notificato al domicilio eletto, il difensore di fiducia era deceduto prima dell'appello e la notifica fu effettuata al difensore di ufficio nominato in udienza; non vi è prova di un effettivo rapporto professionale tra imputato e difensore di ufficio, per cui non può ritenersi provata la conoscenza del processo. Si deduce altresì che il decesso del difensore di fiducia non è equiparabile ai presupposti tassativi che giustificano la nomina ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite e successiva secondo cui la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è sufficiente per ritenere provata la conoscenza del processo; occorre verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale. Nel caso di specie non risultava prova che DE FRANCISCI fosse a conoscenza del decesso del difensore di fiducia né della nomina del difensore di ufficio. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha revocato la sentenza del 30/01/2020 emessa dalla Corte d'Appello di Catania, rimettendo gli atti alla Corte territoriale per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    La nomina di un difensore di ufficio e la notifica al medesimo non sono automaticamente idonee a provare la conoscenza del processo da parte dell'imputato: il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra imputato e difensore domiciliatario

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notifica al difensore presente in udienza; la Corte ha precisato che tale facoltà non esonera dall'accertare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato quando è contestata

  • art. 29 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola le comunicazioni relative alla nomina del difensore; la Corte ha rilevato che la mera notifica al difensore di ufficio non sostituisce l'accertamento che l'imputato sia stato effettivamente informato della nomina

  • art. 415-bis, cod. proc. pen. (richiamato in giurisprudenza)

    La giurisprudenza citata indica che la consegna dell'avviso e del decreto al difensore di ufficio domiciliatario, senza prova dell'effettivo rapporto, può comportare la nullità della dichiarazione di assenza (pur non annullando gli atti notificati)

  • d.l. n. 172 del 2008, conv. con L. n. 210 del 2008 (art. 6, lett. d) n. 1)

    Norma sostanziale relativa al reato per il quale DE FRANCISCI era stato condannato; citata per indicare l'imputazione oggetto del giudizio

  • Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail Darwish)

    ai fini della dichiarazione di assenza non puo considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, dovendo il giudice... verificare che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale

    Principio giurisprudenziale secondo cui la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non basti a presumere la conoscenza del processo: occorre accertare l'esistenza di un rapporto professionale reale

  • Sez. 4, n. 48776 del 15/11/2023 (Esposito)

    Ha affermato che, se emergono fatti da cui si puo inferire con ragionevole certezza che l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza del processo, il giudice deve revocare la dichiarazione di assenza anche d'ufficio; principio applicato nel caso di specie

Massime di principio

  • La notifica al difensore di ufficio non vale automaticamente come prova della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato: il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale difensore-imputato
  • Il decesso del difensore di fiducia non equivale di per sé agli altri presupposti (es. irreperibilita, abbandono) che legittimano automaticamente la nomina del sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4; occorre valutare se l'imputato sia stato informato della nomina
  • Se emergono elementi che fanno ritenere che l'imputato non abbia avuto conoscenza del processo, il giudice è tenuto a revocare la dichiarazione di assenza e possono seguire l'annullamento degli atti e la restituzione degli atti per ulteriore corso
  • La rescissione del giudicato è una tutela percorribile quando la dichiarazione di assenza si fonda su notifiche non efficaci o su mancanza di conoscenza del processo da parte dell'imputato
  • Per evitare vizi, in situazioni analoghe è opportuno acquisire prove dell'effettivo rapporto difensore-imputato (contatti, incarichi, comunicazioni) o procedere a nuova notifica all'imputato quando il domicilio del difensore sia venuto meno

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