Ordinanza n. 756/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento a firma del Questore, notificato a mezzo pec il 28/01/2026, con il quale è stato disposto il respingimento della istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di respingimento dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, notificato il 28 gennaio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore ha respinto la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il diniego era collegato alla mancata convocazione presso la Prefettura per lungo tempo e all'omessa tempestiva comunicazione UNILAV da parte del datore di lavoro, successivamente alla sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il ricorrente ha dedotto, o comunque documentato ai fini cautelari, di essere un lavoratore in buona fede e di avere trovato un nuovo impiego, comprovato dalla comunicazione UNILAV depositata.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. In sede di primo esame, il Collegio ha ritenuto non imputabili al lavoratore in buona fede né la protratta mancata convocazione presso la Prefettura né l'omessa tempestiva comunicazione UNILAV da parte del datore di lavoro dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Ha inoltre valorizzato la circostanza che il ricorrente abbia trovato un nuovo lavoro, documentato mediante UNILAV. La decisione è cautelare e non definisce il merito del ricorso, la cui trattazione è stata fissata alla prima udienza pubblica utile del 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base della valutazione sommaria propria della fase cautelare, il TAR ha accolto l'istanza e sospeso l'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la posizione del lavoratore straniero non può essere pregiudicata da ritardi o omissioni imputabili all'amministrazione o al datore di lavoro, quando il lavoratore abbia agito in buona fede e non gli sia addebitabile la mancata convocazione presso la Prefettura o l'omessa tempestiva comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro.
- La documentazione relativa a un nuovo rapporto di lavoro, comprovata da comunicazione UNILAV, può concorrere a fondare, nella fase cautelare, la sospensione del provvedimento di respingimento dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 42/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 121/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 122/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 123/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 124/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 19 mar 2026Ordinanza n. 125/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →