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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28699/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte processuale)

La controversia

Un soggetto che aveva promosso un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., poi seguito da giudizio sommario di merito contro l'azienda sanitaria per presunta responsabilità sanitaria da omessa diagnosi di colecistite acuta, ha impugnato con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. il decreto con cui il Tribunale, dopo la definizione del giudizio di merito e dopo avere già liquidato le spese di lite, ha liquidato anche il compenso ai consulenti tecnici d'ufficio. Il ricorrente ha dedotto la nullità del decreto per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, esaurito il procedimento nel quale la CTU era stata espletata e regolato definitivamente l'onere delle spese, il giudice avesse perso il potere di provvedere alla liquidazione del compenso del CTU. Ha chiesto la cassazione senza rinvio del decreto e la condanna delle controparti alle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. perché il decreto di liquidazione del compenso del CTU, incidendo su diritti soggettivi e essendo emesso quando il giudizio era ormai definito, aveva natura abnorme e non era altrimenti impugnabile. Nel merito ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto impugnato e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito annullando il decreto di liquidazione, emesso tardivamente dopo la conclusione sia del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. sia del successivo giudizio sommario di merito. Ha inoltre escluso la ripetibilità delle spese del ricorrente verso gli intimati, compensandole di fatto in ragione della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 696-bis c.p.c.

    consente l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva finalizzata anche al tentativo di conciliazione; la liquidazione del compenso del CTU deve avvenire nel corretto contesto processuale di riferimento.

  • L. n. 24/2017

    richiamata come disciplina di riferimento della consulenza tecnica preventiva in materia sanitaria.

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma del procedimento sommario di cognizione instaurato per il merito dopo la CTU preventiva.

  • art. 702-ter c.p.c.

    l'ordinanza che definisce il procedimento sommario di merito, regolando anche le spese, esaurisce il potere del giudice di liquidare successivamente il compenso del CTU.

  • art. 91 c.p.c.

    la regolazione delle spese processuali una volta chiuso il giudizio preclude al giudice di liquidare successivamente il compenso del CTU.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 91 c.p.c. per denunciare l'erronea liquidazione tardiva delle spese e del compenso dell'ausiliario.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    il decreto abnorme di liquidazione, idoneo a incidere definitivamente su diritti soggettivi, è ricorribile per cassazione.

  • art. 372 c.p.c.

    la documentazione del fascicolo telematico è stata ritenuta producibile perché diretta a dimostrare la nullità del decreto impugnato.

  • art. 633 c.p.c., n. 3

    il CTU, se non può ottenere la liquidazione dal giudice della causa dopo la definizione del giudizio, può agire con decreto ingiuntivo per il proprio compenso.

Massime di principio

  • Esaurito il giudizio nel quale è stata espletata la consulenza tecnica d'ufficio e regolato l'onere delle spese processuali, il giudice perde il potere di provvedere alla liquidazione del compenso del CTU.
  • Un decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio emesso dopo la definizione definitiva del processo è abnorme e, se incide in modo definitivo su diritti soggettivi, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
  • Il diritto del consulente tecnico al compenso non viene compresso dalla mancata liquidazione nel processo di merito, poiché resta esperibile l'azione ordinaria o monitoria nei confronti delle parti per ottenere il pagamento.
  • Quando il vizio dedotto riguarda la nullità del decreto per carenza di potere del giudice e la documentazione necessaria è già agli atti, la Corte può cassare e decidere nel merito senza rinvio.
  • La tardiva richiesta o sollecitazione di liquidazione del compenso del CTU, se interviene dopo la chiusura del giudizio di riferimento, non può legittimare un nuovo provvedimento liquidatorio del giudice della causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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