Cassazione Penale, Ordinanza n. 31839/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in esito a concordato ex art. 599-bis c.p.p., ha applicato la pena come determinata dalle parti. Con un unico motivo ha denunciato omessa motivazione sul mancato accoglimento dei motivi di appello volti a ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole, con particolare riguardo agli aumenti di pena per la continuazione. La Corte di cassazione ha esaminato la questione alla luce del principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il concordato in appello non è soggetto ai limiti impugnatori previsti per il patteggiamento, ma resta preclusa la riproposizione dei punti e motivi cui la parte abbia rinunciato, con conseguente inammissibilità delle censure che investano proprio gli aspetti concordati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, poiché la pena era stata determinata dalle stesse parti, inclusi gli aumenti per la continuazione, l'accordo comportava rinuncia a dedurre in cassazione doglianze diverse sui punti concordati. Ha quindi applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
disciplina il concordato in appello; non introduce, di per sé, una speciale limitazione generalizzata all'impugnazione analogabile al patteggiamento.
non è applicabile al concordato in appello, trattandosi di disposizione speciale riferita al solo patteggiamento.
restano proponibili i motivi di ricorso nei limiti generali dell'ordinario giudizio di legittimità, salvo il giudicato formatosi sui punti rinunciati.
non sussiste, nel caso di concordato sui motivi, un obbligo di motivare sul mancato proscioglimento oltre i limiti dell'effetto devolutivo e dei motivi non rinunciati.
rileva solo per la possibilità di dichiarare de plano l'inammissibilità del ricorso, per ragioni di economia processuale.
consente, in caso di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. non si applicano in via analogica i limiti impugnatori previsti per il patteggiamento, poiché la relativa disciplina è speciale e circoscritta a quel rito.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione non deriva da una preclusione generale dell'istituto, ma dall'effetto preclusivo della rinuncia ai motivi di appello sui punti concordati, sui quali si forma giudicato sostanziale.
- Quando la sentenza di appello recepisce integralmente l'accordo delle parti sulla pena, inclusi gli aumenti per continuazione, non è deducibile in cassazione il difetto di motivazione sul mancato accoglimento di motivi rinunciati.
- Il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta concordata non è tenuto a motivare sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o su nullità e inutilizzabilità, se tali profili rientrano nei motivi rinunciati e quindi fuori dal perimetro devolutivo.
- L'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. incide solo sulla forma accelerata della declaratoria di inammissibilità, non sui presupposti sostanziali di ammissibilità del ricorso.
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