Ordinanza n. 2877/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Toscana che aveva sospeso il mancato rinnovo annuale della concessione e il divieto di prosecuzione dell’attività di noleggio di lettini e ombrelloni; ordinanza comunale di divieto di prosecuzione dell’attività e parere dell’Ufficio Demanio
Esito
Favorevole al resistente (operatore demaniale)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha proposto appello cautelare, ai sensi dell’art. 62 c.p.a., contro l’ordinanza del TAR Toscana che aveva accolto la domanda cautelare della società e sospeso i provvedimenti comunali di mancato rinnovo annuale della concessione e di divieto di prosecuzione dell’attività commerciale di noleggio di lettini e ombrelloni. Dal testo non emergono specifici motivi di censura articolati dal Comune, ma soltanto l’oggetto dell’appello e la contestazione della misura cautelare di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la misura cautelare disposta dal TAR. Ha ritenuto sussistente il danno grave e irreparabile derivante alla società dall’interdizione dell’attività commerciale durante la stagione estiva. Ha inoltre considerato che lo spazio occupato dall’attività costituisce una porzione minima dell’area complessiva, non ancora operativamente adibita a parcheggio per gli utenti della spiaggia libera e degli stabilimenti balneari. La prosecuzione cautelare dell’attività è stata ritenuta coerente, nella composizione degli interessi, con l’interesse pubblico generale e con l’interesse della comunità locale alla libera fruizione del bene demaniale, anche mediante attività commerciali concorrenziali di noleggio di ombrelloni e lettini. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il danno grave e irreparabile derivante dall’interdizione stagionale di un’attività commerciale può giustificare la conferma della sospensione del provvedimento amministrativo impugnato.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la prosecuzione temporanea di un’attività commerciale su area demaniale può essere ritenuta compatibile con l’interesse pubblico quando l’occupazione riguardi una porzione minima dell’area e non pregiudichi l’uso pubblico concretamente attuato della stessa.
- La libera fruizione di un bene demaniale può essere perseguita anche attraverso attività commerciali concorrenziali funzionali alla fruizione dell’area, purché la loro presenza non comprometta l’uso pubblico del bene.
- La novità della questione può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 1580/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 362/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 364/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 365/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 366/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 16 lug 2026Ordinanza n. 367/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →