Cassazione Penale, Ordinanza n. 11402/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Messina che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di minaccia a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di cui all'art. 336 c.p. Dalla motivazione emerge che il fatto contestato consisteva in minacce proferite dall'imputato al fine di impedire il compimento di un atto d'ufficio. I motivi di ricorso, per come sintetizzati dalla Corte, erano diretti a ottenere una rilettura alternativa dell'intero compendio probatorio e a contestare la configurabilità del reato, senza però individuare specifici travisamenti di prove o manifeste illogicità della sentenza impugnata. Inoltre, la doglianza sulle attenuanti generiche è stata ritenuta priva di concreto e attuale interesse, poiché tali attenuanti risultavano già concesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità, e che le questioni relative alla configurabilità del delitto fossero già state adeguatamente esaminate e disattese dalla sentenza impugnata con argomentazioni corrette e non manifestamente illogiche. Ha inoltre rilevato che le attenuanti generiche erano già state concesse, sicché la relativa doglianza difettava di interesse. Sono state applicate le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale titolo del reato contestato; la Corte valorizza la configurabilità del delitto in presenza di minacce finalizzate a impedire il compimento di un atto d'ufficio.
È richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione complessiva delle prove, salvo che siano specificamente dedotti travisamenti decisivi delle emergenze processuali.
- La censura sulla configurabilità del reato è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già esaminate e respinte in appello con motivazione logica e giuridicamente corretta.
- La doglianza relativa al trattamento sanzionatorio o alle attenuanti è priva di interesse quando il beneficio richiesto è già stato riconosciuto nei gradi di merito.
- Nel ricorso per cassazione l'inammissibilità deriva anche dalla mancanza di un reale confronto con la motivazione impugnata e dalla proposizione di argomentazioni meramente reiterative.
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