Cassazione Penale, Sentenza n. 14556/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto aggravato contestando la valutazione della prova tecnica e documentale: 1) la nota di Enel del 4/8/2018 attestava che la fornitura attribuita alla ricorrente era cessata nel 2011 e quindi la stessa non poteva essere intestataria dell'utenza; 2) si contestava l'attendibilità del metodo di calcolo adottato dalla società erogatrice (si sarebbe calcolata la potenza tecnicamente prelevabile e non la potenza effettivamente prelevata); 3) si segnalava la difformità dei numeri di verifica tra fattura e verbale di accertamento richiamata anche da una sentenza civile; 4) il tecnico che rimosse il contatore non avrebbe accesso ai locali e quindi non avrebbe accertato la presenza di energia collegata al contatore manomesso; inoltre si denunciava confusione tra attività di verifica svolta da testi non escussi e si contestava che la ricorrente fosse stata assente volontariamente alle operazioni di verifica, dato che un provvedimento civile intervenuto in corso d'appello avrebbe accertato la mancata ricezione dell'invito. Si invocava altresì la rilevanza della sentenza civile come elemento nuovo e la necessità di applicare principi di doppia conforme.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la sentenza di merito ha correttamente ritenuto la responsabilità della ricorrente per il delitto di furto aggravato (art. 625 c.p., nn. 2 e 7), in ragione della disponibilità effettiva dell'immobile e degli artifici atti a impedire la misurazione dei consumi, indipendentemente dalla formale intestazione del contratto di fornitura. La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini penali, la cessazione contrattuale del 2011 e la sentenza civile prodotta, poiché la decisione si fonda su elementi logico-razionali collegati alla manomissione del contatore. Ha inoltre affermato che le verifiche dello stato dei luoghi effettuate dal personale dell'ente erogatore non costituiscono atti irripetibili soggetti alle garanzie difensive di cui all'art. 360 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma applicata per qualificare il fatto come furto aggravato; la Corte ha ritenuto provata la manomissione del contatore e l'interesse al profitto illecito in relazione alla disponibilità effettiva dell'immobile
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione denunciati; la Corte ha ritenuto le censure insufficienti a dimostrare la contraddittorietà o l'illogicità della motivazione di merito
Richiamato nel dibattito sulle garanzie relative agli atti irripetibili: la Corte ha affermato che le verifiche tecniche operate dall'ente erogatore, di norma, non costituiscono atti irripetibili cui si applichino le tutele previste dall'art. 360
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alle censure di motivazione che il difensore doveva enunciare nei termini previsti durante il ricorso
Norma applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La responsabilità per furto di energia può essere ritenuta anche indipendentemente dalla formale intestazione del contratto: la disponibilità effettiva dell'immobile e gli artifici che impediscono la misurazione costituiscono indizi decisivi.
- Le verifiche tecniche svolte dal personale dell'ente erogatore non sono sempre considerate atti irripetibili; pertanto le garanzie procedurali connesse all'art. 360 c.p.p. non si applicano automaticamente a tali accertamenti.
- Documenti o sentenze civili sulla titolarità o sulla fatturazione sono rilevanti, ma non necessariamente idonei a cancellare la responsabilità penale se esistono elementi tecnici e circostanziali che indicano manomissione del contatore.
- Contestazioni generiche sul metodo di calcolo dell'ente erogatore richiedono in sede penale una contestazione tecnica specifica e, se del caso, una consulenza per dimostrare l'inattendibilità del metodo; altrimenti restano insufficienti per scalfire la valutazione di merito.
- La mancata partecipazione dell'imputato alle operazioni di verifica può non essere determinante se la prova complessiva dimostra che l'imputato aveva effettiva disponibilità dell'immobile e che sono stati adottati artifici per eludere la misurazione.
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