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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38365/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso il decreto che confermava la confisca di un terreno a Bagheria, sostenendo che il rogito era stato erroneamente indicato come del 22/09/1989 mentre risulterebbe del 12/09/1988, quindi anteriore al periodo di comprovata mafiosità. Il ricorrente chiedeva la revoca della confisca ai sensi dell'art. 7 L. 1423/1956 sostenendo che la correzione dell'errore materiale successivamente intervenuta costituiva "prova nuova" e che, secondo orientamenti giurisprudenziali (Sez. U. Pisco, Auddino, Pisano), anche prove preesistenti ma non valutate potevano essere considerate nuove ai fini della revoca.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha richiamato e applicato il principio delle Sezioni Unite (Del Duca) secondo cui, in tema di revoca della confisca ex art. 7 L. 1423/1956 (applicabile ratione temporis ai procedimenti iniziati prima del 13/10/2011), per "prova nuova" si intende: a) prova sopravvenuta alla conclusione del procedimento; oppure b) prova preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura. Non rientrano nella nozione di prova nuova elementi che potevano essere dedotti nel procedimento ma non lo sono stati, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di dedurli per forza maggiore o caso fortuito. La Corte ha ritenuto che la data del rogito era conoscibile e poteva essere dedotta con normale diligenza; la correzione dell'errore materiale non integra di per sé una "prova nuova". Conseguentemente la confisca è stata confermata.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Norma richiamata quale rimedio di revoca per i provvedimenti di prevenzione anteriori al Codice Antimafia; interpretata in giurisprudenza ed estesa alla confisca come rimedio straordinario, con la nozione restrittiva di "prova nuova" quanto precisata dalle Sezioni Unite.

  • Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 159 (Codice Antimafia)

    art. 28, comma 1, lett. a) e art. 115

    Art. 28 prevede la revocazione per "scoperta di prove nuove decisive sopravvenute"; art. 115 chiarisce l'applicazione delle norme previgenti per i procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs., implicando che per i casi anteriori al 13/10/2011 si applica l'art. 7 ma in coerenza con il principio di art. 28.

  • Codice di procedura penale

    art. 666, comma 2; art. 630, comma 1, lett. a) citato in motivazione

    Art. 666 c.p.p. richiamato in tema di inammissibilità; art. 630 c.p.p. (revocazione nel processo penale) è stata esclusa come parametro applicabile alla fattispecie, perché riguarda giudicati all'interno del medesimo procedimento.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite

    Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022 (Del Duca); Sez. U. n. 18/1997 (Pisco); Sez. U. n. 57/2006 (Auddino); Sez. U. n. 624/2001 (Pisano)

    Le Sezioni Unite hanno ricostruito la nozione di "prova nuova" per la revoca/revocazione della confisca: prevale l'orientamento restrittivo (Del Duca) secondo cui rileva solo la prova sopravvenuta o la prova preesistente ma incolpevolmente scoperta; non rilevano invece prove deducibili ma non dedotte, salvo forza maggiore o caso fortuito.

  • Altre norme/procedure citate

    art. 10 d.lgs. 159/2011 (richiamato sul punto della censurabilità in Cassazione); art. 395 c.p.c. (confronto sulla revocazione civile)

    Si evidenzia che in Cassazione sono deducibili violazioni di legge, inclusa motivazione inesistente o apparente; il parallelo con la revocazione civile serve a giustificare la natura restrittiva del rimedio in ambito patrimoniale.

Massime di principio

  • Per la revoca di una confisca di prevenzione (procedimenti anteriori al 13/10/2011) ai sensi dell'art. 7 L. 1423/1956 la "prova nuova" è: a) prova sopravvenuta dopo la chiusura del procedimento; oppure b) prova preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura. Non sono "nuove" le prove che potevano essere dedotte nel processo ma non lo sono state, salvo forza maggiore o caso fortuito.
  • La correzione di un errore materiale nei provvedimenti non costituisce automaticamente "prova nuova" se si tratta di un fatto (es. data di un rogito) che poteva essere dedotto con normale diligenza nel giudizio originario.
  • Il ricorrente deve dimostrare l'impossibilità oggettiva di aver dedotto tempestivamente l'elemento (forza maggiore o caso fortuito) per trasformare una prova preesistente in 'nuova'.
  • Per i procedimenti iniziati dopo il 13/10/2011 si applica l'art. 28 del Codice Antimafia che richiede prove "sopravvenute"; per quelli anteriori si applica l'art. 7 con l'interpretazione giurisprudenziale richiamata dalla Corte.
  • In cassazione le censure sono limitate a violazioni di legge; tuttavia la nozione di violazione di legge comprende anche la motivazione inesistente o meramente apparente quando il provvedimento omette di considerare un elemento potenzialmente decisivo.

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