Cassazione Penale, Ordinanza n. 36157/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché i motivi proposti attenevano a questioni rinunciate con l'accordo in appello o comunque non deducibili contro la pena concordata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado. La sentenza di primo grado lo aveva ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. In appello le parti avevano concordato sull'accoglimento parziale dei motivi, con rinuncia agli altri motivi, e il ricorrente in cassazione ha censurato sia il giudizio di responsabilità sia la pretesa lacunosità della motivazione sul trattamento sanzionatorio concordato. La Corte di cassazione rileva però che, aderendo al modulo definitorio dell'art. 599-bis c.p.p. e rinunciando agli altri motivi, erano preclusi i rilievi sulla responsabilità e, quanto alla pena concordata, non era consentito contestarne la misura o la motivazione se non per dedotta illegalità della pena, qui non prospettata.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il giudice decide in camera di consiglio sulla richiesta delle parti che concordano sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi; la cognizione del giudice resta limitata ai motivi non rinunciati.
Richiamato come forma procedurale per la richiesta congiunta delle parti nel concordato in appello.
Non sussiste un autonomo dovere di motivare sul mancato proscioglimento nel modulo dell'art. 599-bis c.p.p., per la diversità rispetto al patteggiamento.
La causa di inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura.
Richiamato in chiave storica quale modello previgente cui la giurisprudenza aveva già collegato la limitazione della cognizione ai motivi non rinunciati.
art. 103 del 23 giugno 2017, legge n.
È la legge che ha introdotto il vigente art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti con rinuncia agli altri motivi determina una preclusione processuale: in cassazione non possono essere riproposte questioni coperte dalla rinuncia, anche se rilevabili d'ufficio.
- Il giudice d'appello che aderisce al concordato non è tenuto a un autonomo scrutinio di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. al di fuori dei limiti del modulo procedurale prescelto.
- Quando la pena è il frutto di un negozio processuale concordato e recepito nella decisione, la parte non può dolersi unilateralmente della sua misura o della motivazione, salvo deduzione di illegalità della pena.
- Il ricorso per cassazione contro sentenze emesse a seguito di concordato in appello è inammissibile se si fonda su motivi incompatibili con la rinuncia espressa all'atto dell'accordo.
Come è indicizzato
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