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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20493/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Monza per tentato furto. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 54 c.p., quindi sostanzialmente invocando la configurabilità della scriminante dello stato di necessità. La Corte ha rilevato che la doglianza non era deducibile in sede di legittimità perché formulata in modo aspecifico, come mera riproposizione delle censure già svolte in appello e già disattese, senza una critica argomentata effettivamente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato quale norma incriminatrice del tentativo, in relazione al delitto patrimoniale oggetto di conferma in appello.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato quale reato base oggetto della contestazione, in combinazione con l'art. 56 c.p. per la forma tentata.

  • art. 54 c.p.

    Invocato dal ricorrente come possibile scriminante di stato di necessità, ma ritenuto non utilmente dedotto in cassazione per aspecificità del motivo.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è scrutinabile un motivo che si limiti a riprodurre in modo pedissequo censure già dedotte in appello e già disattese, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La genericità assoluta del motivo, quando impedisce una critica argomentata della decisione, rende il ricorso solo apparente e quindi inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
  • La deduzione di una scriminante, per essere valutabile in cassazione, deve essere veicolata con censure specifiche e pertinenti rispetto alla motivazione di merito; altrimenti non supera il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCause di giustificazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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