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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34173/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è proposto contro l’ordinanza del 12 marzo 2026 della Corte d’appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, che ha escluso la continuazione tra la condanna per partecipazione ad associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p., pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli il 16 maggio 2006 e irrevocabile dal 9 ottobre 2007, e la condanna per omicidio aggravato anche ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991, pronunciata dalla Corte di assise di appello di Napoli il 7 febbraio 2012 e irrevocabile dal 24 marzo 2012. Il ricorrente ha censurato la motivazione come contraddittoria, sostenendo che il provvedimento avrebbe collocato l’ideazione dell’omicidio in epoca prossima alla sua adesione al sodalizio camorristico e che l’omicidio, commesso per vendicare un attentato subito da alcuni sodali, fosse funzionale agli interessi dell’associazione. La Corte ha rilevato che la prossimità temporale riguardava l’attentato da vendicare, non la deliberazione dell’omicidio, della cui epoca di insorgenza il ricorso non indicava plausibilmente una data precisa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure. Ha giudicato lineare e adeguata la motivazione del giudice dell’esecuzione, che aveva escluso la programmazione originaria dell’omicidio sulla base della distanza temporale e del carattere estemporaneo delle ragioni che lo determinarono. Ha ribadito che la continuazione richiede che i reati successivi siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento della commissione del primo reato e che un reato-fine contingente non è riconducibile al medesimo disegno criminoso solo perché funzionale al rafforzamento dell’associazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali»

    La continuazione presuppone una deliberazione unitaria e preventiva di una serie determinata, almeno nelle sue coordinate essenziali, di condotte criminose; non basta una generica inclinazione a delinquere o un programma di vita criminale.

  • art. 416-bis c.p.

    nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per i quali Marra è stato condannato con le sentenze della Corte di appello di Napoli in data 16 maggio 2006 (irrevocabile il 9 ottobre 2007) per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. e della Corte di assise di appello di Napoli del 7 febbraio 2012 (irrevocabile il 24 marzo 2012) per omicidio aggravato anche dall'art. 7 legge n. 203 del 1991, tenuto conto del lasso di tempo decorso tra l'adesione del ricorrente al sodalizio mafioso e la commissione dell'omicidio determinato da ragioni estemporanee e non esistenti al momento in cui il condannato ha iniziato la condotta partecipativa

    Nel caso deciso, la condanna per partecipazione mafiosa non comportava di per sé la continuazione con l’omicidio successivo: occorreva dimostrare che quest’ultimo fosse stato programmato al momento dell’inizio della partecipazione.

  • art. 7 legge n. 203 del 1991

    nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per i quali Marra è stato condannato con le sentenze della Corte di appello di Napoli in data 16 maggio 2006 (irrevocabile il 9 ottobre 2007) per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. e della Corte di assise di appello di Napoli del 7 febbraio 2012 (irrevocabile il 24 marzo 2012) per omicidio aggravato anche dall'art. 7 legge n. 203 del 1991, tenuto conto del lasso di tempo decorso tra l'adesione del ricorrente al sodalizio mafioso e la commissione dell'omicidio determinato da ragioni estemporanee e non esistenti al momento in cui il condannato ha iniziato la condotta partecipativa

    L’aggravante è riportata come contestata nella condanna per omicidio; la decisione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione, ma esclude la continuazione tra tale reato e quello associativo.

Massime di principio

  • La continuazione richiede che, al momento della commissione del primo reato, l’agente abbia già deliberato unitariamente i reati successivi, almeno nelle loro linee essenziali; non è sufficiente una generica propensione criminale o un programma di vita delinquenziale.
  • Per accertare il medesimo disegno criminoso possono rilevare, senza che debbano ricorrere tutti congiuntamente, l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la prossimità temporale, l’omogeneità dei reati, l’analogia delle modalità esecutive e la partecipazione continuativa delle stesse persone. Gli indici devono essere concretamente significativi e non superano la necessità della programmazione originaria.
  • Non è configurabile la continuazione tra un reato associativo e un reato-fine quando quest’ultimo, pur funzionale alle attività o al rafforzamento del sodalizio, dipenda da circostanze contingenti e occasionali non programmabili o non immaginabili al momento iniziale dell’associazione.
  • L’accertamento degli indici del medesimo disegno criminoso è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e congrua, priva di vizi logici e di travisamento dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

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